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Riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e
garantita del vino
"Asti"
Disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita del vino
"Moscato d'Asti"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Asti" è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione; in particolare:
a) la denominazione "Asti" senza altra indicazione o accompagnata
dalla specificazione spumante ("Asti" o "Asti spumante") è riservata
alla tipologia di vino spumante;
b) la denominazione "Asti" obbligatoriamente preceduta dalla
specificazione Moscato ("Moscato d'Asti") è riservata al vino bianco
non spumante.
Articolo 2.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asti"
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti
esclusivamente dal vitigno
Moscato bianco.
Articolo 3.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Asti" e' delimitata come segue:
in provincia di Asti l'intero territorio dei comuni di Bubbio,
Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel
Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero,
Cessole, Coazzolo, Castiglione di Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino,
Loazzolo, Maranzana, Mombarazzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza
Monferrato, Quaranti, San Marzano, Moasca, Sessame, Vesine,
Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;
in provincia di Cuneo l'intero territorio dei comuni di Camo,
Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie,
Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santa
Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le
frazioni di Como e San Rocco Seno d'Elvio del comune di Alba;
in provincia di Alessandria l'intero territorio dei comuni di Acqui
Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone,
Strevi, Terzo, Visone.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992, unicamente i
vigneti ubicati su dossi collinari soleggiati, preferibilmente
calcarei, o calcareo-argillosi, con l'esclusione dei vigneti
impiantati su terreni di fondo valle o pianeggianti, leggeri od
umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed
i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli
generalmente usati e comunque atti a non modificare le
caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini della denominazione di
origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere
superiore a quintali 100, pari ad un massimo di 75 ettolitri di vino
per ettaro.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita
delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il
limite medesimo.
I vigneti di nuova iscrizione all'albo od oggetto di reimpianto
dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati
sul sesto di impianto, non inferiore a quattromila.
La regione Piemonte, con proprio decreto, può modificare di anno in
anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle
uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita di cui all'art. 1 fissando un limite
inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, ai sensi
della legge n. 164/1992, dandone comunicazione immediata al
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari
e forestali, al Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione
delle denominazioni di origine dei vini ed alle Camere di commercio
competenti per territorio.
Le uve devono assicurare, anche attraverso una preventiva cernita,
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9% per il vino
"Asti spumante" e del 10% per il "Moscato d'Asti".
Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno
considerate idonee anche le uve che assicurino al vino "Moscato
d'Asti" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,5%.
La Regione Piemonte e' delegata ad accertare la sussistenza per le
zone delimitate all'art. 3, delle condizioni di annata climatica
sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata
considerata tale, quanto disposto dal precedente comma. La regione
Piemonte inoltre, di anno in anno, su richiesta del consorzio
volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli
articoli 19 e 20 della legge n. 164/1992, può stabilire, prima della
vendemmia, il livello di acidità, il profilo ed il contenuto
aromatico minimi delle uve.
Articolo 5.
Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1
devono essere effettuate nell'ambito della circoscrizione
territoriale delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali
e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando
necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale
pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta ed
aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi
consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi,
conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o
centrifugazioni dello stesso, refrigerazioni, anche conseguenti a
fermentazioni atte ad ottenere il giusto rapporto fra alcole
effettivo e zuccheri residui, sino al momento della presa di spuma
per il vino o "Asti spumante" e fino al momento
dell'imbottigliamento per il "Moscato d'Asti".
La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1
non deve essere superiore al 75%.
Eventuali eccedenze non avranno diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita.
L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del
mosto o del vino destinato alla produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti", deve essere
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di
uve Moscato bianco prodotte in Piemonte, o di mosto concentrato
rettificato.
La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del
vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti
spumante", da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale
in autoclave o in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti aventi le
caratteristiche di cui al presente disciplinare.
Il processo di lavorazione per la presa di spuma, compreso il
periodo di affinamento, non può avere una durata inferiore a mesi
uno.
Le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di
stabilizzazione, nonché, le operazioni di imbottigliamento e di
confezionamento dei vini D.O.C.G. "Moscato d'Asti" e "Asti spumante"
devono essere effettuate nel territorio delle province di
Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di
Chieri in provincia di Torino.
E' in facoltà del Ministro per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali di consentire che le suddette
operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati
nel territorio della provincia di Milano o nel restante territorio
di quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte
interessate producono da almeno 10 anni prima della entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,
n. 930, "Asti spumante" e "Moscato d'Asti".
E' vietata per i vini D.O.C.G. di cui all'art. 1 la gassificazione
artificiale, parziale o totale, e per la loro conservazione e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se tali
pratiche sono consentite a titolo generale dalle vigenti norme
comunitarie e nazionali.
E' consentito che il vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Moscato d'Asti", rivendicato come tale al momento della
denuncia annuale di produzione, possa essere destinato entro il 30
giugno successivo alla vendemmia alla elaborazione della
denominazione di origine controllata e garantita "Asti spumante",
qualora corrisponda alle caratteristiche previste dal presente
disciplinare. E' vietata l'operazione inversa.
La regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, può stabilire, con opportune metodologie, ivi compresa
la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi,
delle uve, anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od
imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione di origine
controllata e garantita di cui all'art. 1.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato
d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
limpidezza: brillante;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fragrante;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace o
frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% di cui svolto
compreso nei limiti dal 4,5% al 6,5%;
acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15
per mille;
pressione e CO2 fino a 1,7 bar.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti
spumante" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
limpidezza: brillante;
colore: da paglierino a dorato assai tenue;
odore: caratteristico, spiccato, delicato;
sapore: aromatico, caratteristico, delicatamente dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui svolto
compreso nei limiti dal 7% al 9,5%;
acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17
per mille.
E' in facoltà del Ministero per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali, su specifica richiesta del
consorzio volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di
cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 164/1992 e qualora ciò sia
richiesto da esigenze mercantili di Paesi esteri, consentire lievi
varianti ai parametri di cui ai commi precedenti.
Articolo 7.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazioni di
origine controllata e garantita "Asti" o "Asti spumante" e "Moscato
d'Asti" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran, e
similari.
Nella designazione della denominazione di origine controllata e
garantita "Asti spumante" o "Asti" e' altresì vietato l'uso di
indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
zone, sottozone e vigne comprese nella zona di produzione di cui
all'art. 3.
Nella designazione della denominazione di origine controllata e
garantita "Moscato d'Asti" e' invece consentito l'uso delle
indicazioni geografiche di cui al comma precedente purché le uve
provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche o
toponomastiche, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
E' inoltre consentito nella designazione dei vini D.O.C.G. "Asti" o
"Asti spumante" e "Moscato d'Asti" l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività' agricola dell'
imbottigliatore quali "viticoltore", "tenuta", "fattoria", "podere",
"cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza
delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.
E' consentita l'indicazione dell'annata di produzione delle uve,
purché veritiera e documentabile.
Articolo 8.
In ottemperanza all'art. 13 della legge n. 164/1992 i vini di cui
all'art. 1 per l'utilizzazione della rispettiva denominazione di
origine controllata e garantita devono superare l'esame chimico
fisico ed organolettico da effettuarsi su richiesta degli
interessati presso le camere di commercio competenti per territorio.
Per l'esame chimico - fisico ed organolettico, le camere di
commercio possono avvalersi delle strutture di altre istituzioni,
enti e consorzi volontari di tutela che dispongono delle necessarie
attrezzature, all'uopo autorizzati.
I vini a denominazione di origine controllata "Moscato d'Asti" e
"Asti spumante" devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi
le caratteristiche di seguito specificate e munite del contrassegno
di Stato previsto dall'art. 23 della legge n. 164/1992, applicato in
modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza
inattivazione del contrassegno stesso.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato
d'Asti" deve essere immesso al consumo nelle bottiglie
corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie
e chiuso con tappo in sughero marchiato indelebilmente "Moscato
d'Asti".
E' vietato per tale tipologia l'uso del tappo a fungo e della
gabbietta.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti
spumante", confezionato nel caratteristico abbigliamento dello
spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le
seguenti capacità: ml 187; ml 200; ml 375; ml 750; litri 1,5; litri
3; litri 4,5. Inoltre, su richiesta delle ditte interessate, a scopo
promozionale, può essere consentito, con specifica autorizzazione
del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali, l'utilizzo della capacità di litri 6.
Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere chiuse con
tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente "Asti spumante" o
"Asti" nella parte che resta esterna alla bottiglia. Per le
bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 e' ammesso
altro dispositivo di chiusura adeguato.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo con la denominazione di origine controllata e
garantita"Asti spumante" o "Asti" e "Moscato d'Asti" mosti, mosti -
vini e vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi i
relativi requisiti di natura contabile e amministrativa comprovanti
l'originale, e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della
legge n. 164/1992.
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