La denominazione di origine controllata e
garantita “Barbaresco” è riservata al vino rosso
“Barbaresco” già riconosciuto a denominazione di origine
controllata con D.P.R. 23/Aprile/1966, che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione, per le seguenti tipologie: Barbaresco
Barbaresco riserva
Barbaresco e Barbaresco riserva, con una delle “menzioni
geografiche aggiuntive”, riportate al successivo articolo 7,
alle quali potrà essere aggiunta la menzione “vigna”
seguita dal relativo toponimo alle menzioni stabilite
dall’articolo 7 comma 5.
Le delimitazioni delle “menzioni
geografiche aggiuntive” a norma del decreto ministeriale
22/Aprile/1992 sono definite tramite l’allegato in calce al
presente disciplinare di produzione.
Art 2 Il
vino a DOCG “Barbaresco” deve essere ottenuto
esclusivamente dalle uve del vitigno:
Nebbiolo al 100% nei biotipi Michet, Lampià .
prodotte nella zona delimitata descritta nel successivo
articolo 3.
Art 3 La
zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a DOCG
“Barbaresco” comprende i territori già delimitati con D.M.
31/Agosto/1933, pubblicato sulla G.U. n. 238 del
12/Ottobre/1933, nonché quelli per i quali ricorrono le
condizioni di cui al secondo comma dell’art 1 del D.P.R.
12/Luglio/1963 n. 930, include l’intero territorio dei comuni
di:
Barbaresco Neive
Treiso (già frazione di Barbaresco)
E la parte della frazione di San Rocco Senodelvio già
facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di
Alba con D.P.R. 17/Aprile/1957, n. 482, ricadenti nella
provincia di Cuneo.
Art 4 Le
condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a DOCG “Barbaresco” devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle
uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare le condizioni di coltura dei
vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che
seguono:
terreni argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
giacitura collinare, sono da escludere categoricamente i terreni
di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente
soleggiati;
altitudine non superiore a 550 metri s.l.m.;
esposizione adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle
uve, ma con l’esclusione del versante nord;
densità d’impianto, quella generalmente usate in funzione delle
caratteristiche peculiari delle uve e dei vini;
i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno
essere composti da un numero di ceppi per ettaro, calcolati sul
sesto d’impianto, non inferiore a:
3.500 ceppi/ettaro
Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono
essere quelli tradizionali (forma a controspalliera, potatura
Guyot);
è vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima ad ettaro in vigneto a
coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG
“Barbaresco” con o senza menzione geografica aggiuntiva,
“Barbaresco riserva” con o senza menzione geografica
aggiuntiva, non deve essere superiore a:
Barbaresco 8,00 ton/ettaro
Barbaresco riserva 8,00 ton/ettaro
Con menzione geografica aggiuntiva 8,00 ton/ettaro
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
DOCG “Barbaresco” e “barbaresco riserva” entrambi
con la menzione geografica aggiuntiva e della
specificazione “vigna” seguita dal relativo toponimo deve
essere:
Barbaresco 7,20 ton/ettaro
Barbaresco riserva 7,20 ton/ettaro
La DOCG “Barbaresco con menzione geografica aggiuntiva”
può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché
tale vigneto abbia un’età di almeno sette anni. Se l’età
del vigneto è inferiore, la produzione massima di uva ammessa è
di:
al terzo anno 4,30 ton/ettaro
al quarto anno 5,00 ton/ettaro
al quinto anno 5,80 ton/ettaro
al sesto anno 6,50 ton/ettaro
dal settimo anno 7,20 ton/ettaro
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di
uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOCG
“Barbaresco” e “Barbaresco riserva” devono essere riportati
nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
In caso di annata sfavorevole, che lo renda
necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a
quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata
nell’ambito della zona di produzione di cui all’articolo 3.
I conduttori interessati, che prevedono di
ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione
Piemonte, ma non superiori rispetto a quelle fissate dal
precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno
5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia,
segnalare, mediante lettera raccomandata agli organi preposti al
controllo, competenti per territorio, la data di inizio delle
operazioni, la stima della maggiore resa, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
Nell’ambito della resa massima fissata in
questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio
di tutela o del consiglio interprofessionale può fissare limiti
massimi di uva classificabile per ettaro inferiori a quelli
previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto
alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato,
in questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma
5.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini
a DOCG “Barbaresco” devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Barbaresco 12,00% vol.;
Barbaresco riserva 12,00% vol.;
menzione geografica aggiuntiva 12,00% vol.;
vigna 12,50% vol.
Art 5 Le
operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nella zona delimitata dal precedente
articolo 3.
Il Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valutazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, può altresì consentire che le suddette
operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati
nei territori delle
province di Cuneo, Asti ed Alessandria
inclusi nell’art 4 del disciplinare annesso al D.P.R.
23/Aprile/1966, dimostrino che già effettuavano tali operazioni.
Previa attestazione della competente C.C.I.A.A.
La resa massima dell’uva in vino finito non
dovrà essere superiore al:
Barbaresco 70% 56,00 hl/ettaro
Barbaresco riserva 70% 56,00 hl/ettaro
Per l’impiego della “menzione geografica aggiuntiva”
seguita da “vigna”, fermo restando la resa percentuale
massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino hl/ettaro ottenibile è determinata in base alle
rese uva ton/ettaro di cui all’articolo 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale
sopraindicata, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita,
oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto.
La resa massima dell’uva in vino finito al
termine del periodo di invecchiamento obbligatorio non dovrà
essere superiore a:
Barbaresco 68% 54,40 hl/ettaro
Barbaresco riserva 68% 54,40 hl/ettaro
Vigna 68% 48,96 hl/ettaro
Nella vinificazione ed invecchiamento devono essere seguiti
i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche
di qualità, ivi compreso l’arricchimento, secondo i metodi ed i
limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad
un periodo di invecchiamento minimo di:
Barbaresco 26 mesi
di cui almeno 9 in botti di legno
dal 1° Novembre dell’anno di raccolta delle uve
Barbaresco riserva 50 mesi
Di cui almeno 9 in botti di legno
Dal 1° Novembre dell’anno di raccolta delle uve
L’immissione al consumo è consentita soltanto a partire
dalla data, per ciascuno di essi, di seguito indicata:
Barbaresco 1° Gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia
Barbaresco riserva 1° Gennaio del quinto anno successivo alla
vendemmia
E’ consentito a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura
massima del 15%, di Barbaresco più giovane a Barbaresco
più vecchio o viceversa nel rispetto della normativa vigente.
Art 6 I vini
a DOCG “Barbaresco” all’atto dell’immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Barbaresco
con o senza la menzione geografica aggiuntiva e vigna:
colore: rosso granata;
profumo: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
Barbaresco riserva:
con o senza la menzione geografica aggiuntiva e vigna:
colore: rosso granata, tendente all’aranciato con l’età;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e
l’estratto non riduttore minimo.
Art 7 La
DOCG “Barbaresco” e “Barbaresco riserva” può essere
seguita – secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale
22 Aprile 1992 – da una delle seguenti “menzioni geografiche
aggiuntive”, amministrativamente definite nell’allegato del
presente disciplinare di produzione:
Albesani Asili Ausario Balluri Basarin Bernadot Bordini Bricco
di Neive Bricco di Treiso Bric – Micca Cà Grossa Canova Cars
Casot Castellizzano Cavanna Cole Cottà Currà Faset Fausoni
Ferrere Gaia – Principe Gallina Garassino Giacone Giacosa
Manzola Marcarini Martorino Martinenga Meruzzano Montaribaldi
Montefico Montersino Montestefano Muncagta Nervo Ovello Pajé
Pajoré Pora Rabajà Rabajà – bas Rio Sordo Rivetti Rizzi
Roncalini Rocche Massalupo Rombone Roncaglie Roncagliette San
Cristoforo San Giuliano San Stunet Secondine Serraboella
Serracapelli Serragrilli Starderi Tre Stelle Trifolera Valeirano
Vallegrande Vicenziana
Le suddette menzioni geografiche aggiuntive,
possono essere accompagnate dalla menzione “vigna”
seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al
successivo comma 4.
Detta menzione “vigna” dovrà essere
indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche
aggiuntive di cui sopra.
Nella designazione e presentazione dei vini a
DOCG “Barbaresco” di cui all’articolo 1, è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi
gli aggettivi, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
Nella designazione e presentazione dei vini a
DOCG “Barbaresco” di cui all’articolo 1, è consentito
l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali e marchi privati, purché non si confondano con le
menzioni geografiche aggiuntive, fatto salvo il rispetto dei
diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo, non
traggano in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione dei vini a
DOCG “Barbaresco” e “Barbaresco riserva”, la
menzione geografica aggiuntiva dovrà essere riportata
immediatamente sotto la denominazione di origine e non potrà
avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare
“Barbaresco”.
Nella designazione e presentazione dei vini a
DOCG “Barbaresco” e “Barbaresco riserva”, la
denominazione di origine controllata e garantita può essere
accompagnata dalla
menzione “vigna” a condizione che sia
rivendicata anche la menzione geografica aggiuntiva e purché: le
uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella lista
positiva istituita dall’organismo che detiene l’albo dei vigneti
della denominazione di origine;
coloro che nella designazione e presentazione
dei vini a DOCG “Barbaresco e Barbaresco riserva”,
intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione
geografica aggiuntiva con l’indicazione “vigna” abbiano
effettuato la vinificazione elle uve e l’imbottigliamento del
vino;
la vinificazione delle uve e l’invecchiamento
del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione
“vigna” seguita dal relativo toponimo sia stata riportata
nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di
accompagnamento;
la menzione “vigna” seguita dal
relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione pari
al 50% o inferiori, al carattere usato per la denominazione di
origine.
Nella designazione e presentazione dei vini a
DOCG “Barbaresco e Barbaresco riserva” con o senza la
menzione geografica aggiuntiva è obbligatoria l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve.
Art 8 Le
bottiglie in cui vengono confezionati i vini a DOCG
“Barbaresco” di cui all’articolo 1, per la
commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di
vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente
normativa in materia.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i
vini a DOCG “Barbaresco” di cui all’articolo 1, per la
commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle
vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 0,750 litro e con la
esclusione della capacità di 2,000 litri.
E’ vietato il confezionamento e la
presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il
consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio
del vino.
Inoltre, su richiesta delle ditte
interessate, a scopo promozionale, può essere consentito, con
specifica autorizzazione del Ministero per le politiche agricole
e forestali, l’utilizzo delle capacità da litri 6,000 – 9,000 –
12,000 – 15,000.
Allegato
Menzioni geografiche aggiuntive
Le menzioni geografiche aggiuntive della DOCG
“Barbaresco” a norma del decreto ministeriale
22/Aprile/1992 sono definite come segue:
1) ALBESANI: La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Albesani” è compresa nei fogli di
mappa n. 9 e10 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la sottozona
Gallina e la dividente è rappresentata dalla strada
provinciale n. 3 (tronco 20), Rondò – Baraccone, partendo
dall’intersezione di quest’ultima con la strada comunale Gallina
fino ad arrivare in località Cascina Piana.
Sul lato nord il confine è rappresentato
dalla strada comunale Valscellera – Valtanaro, per la sua
estensione da Cascina Piana al mappale n. 319.
Sul lato est il confine è rappresentato nel
tratto più a nord dalla valle che divide la sottozona in
questione dalla sottozona Balluri, denominata Valle
Possa, proseguendo poi in prossimità della strada vicinale
Maiano.
Successivamente nella parte più a sud il
confine con la sottozona Bordini è rappresentato dalla
strada comunale Balluri, con partenza in prossimità della
Cascina Bricchetto fino ad arrivare all’intersezione tra la
strada sopraindicata e la strada comunale Bordini.
Sul lato sud la dividente con la sottozona
Gallina è rappresentata, partendo da ovest dal rio Val
Montiglio, proseguendo poi in prossimità dei mappali n. 182,
385, 250, 226, 212, 249, 248 e 245 (attraversato sulla stessa
direzione dei precedenti), e successivamente sulla capezzagna
situata sui mappali n. 244, 231 e 232.
2) ASILI La zona di produzione dei vini a
DOCG “Barbaresco Asili” è compresa nei fogli di mappa n.
5 e 6 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con la linea, non
identificata sul posto, che divide il mappale n. 69 del foglio
n. 6 (Asili) dai mappali n. 68, 67 e 70 del foglio n. 6 (Pora)
fino alla scarpata che attraversa il mappale n. 72 del
foglio n. 6.
Prosegue poi lungo una linea esistente tra i
mappali n. 65, 134 e 155 del foglio n. 6 (Asili) ed i
mappali n. 180 e 182 del foglio n. 6 (Pora) e tra i
mappali n. 154/p, 159, 154/p, 41, e 289 (Asili) ed i
mappali n. 182, 308, 302, 161, 154/p, 44, 291 e 364 (Faset)
fino alla strada comunale stazione.
Sul lato nord il confine segue la strada
comunale stazione intervallato soltanto dalla capezzagna che
separa i mappali n. 288, 278 e 285 (Asili) del foglio n.
6 dai mappali n. 286 e 362 (Faset)del foglio n. 6.
Sul lato est la dividente segue la capezzagna
esistente tra i mappali n. 396, 186, 132, 187 e 289 del foglio
n. 5 (Asili) e i mappali n. 180, 427 e 288 del foglio n.
5 (Moccagatta), e tra i mappali n. 289, 295, 296, 297 e
298 del foglio n. 5 (Asili) e i mappali n. 350, 277, 404,
403, 276 e 300 del foglio n. 5 (Rabajà).
Sul lato sud il confine è costituito per un
primo tratto dalla strada vicinale Asili, prosegue poi lungo la
capezzagna esistente tra i mappali n. 107, 108, 109 e 110 del
foglio n. 6 (Asili) e il mappale n. 111 del foglio n. 6
(Martinenga) fino alla linea non identificata sul posto,
che divide i mappali n. 110, 74, 73 e 69 (Asili) dai
mappali n. 111, 298 e 112 del foglio n. 6 (Martinenga).
3) AUSARIO La zona di produzione dei vini
a DOCG “Barbaresco Ausario” è compresa nei fogli di mappa
n. 3 e 4 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con il rio Chirella e
sul lato sud confina con i mappali n. 176, 497, 579 e 809.
Sul lato ovest confina con la sottozona
Valeirano e sul lato nord confina con i mappali n. 188, 239,
244, 268, 270, 271 e 287.
4) BALLURI La zona di produzione dei vini
a DOCG “Barbaresco Balluri” è compresa nei fogli di mappa
n. 3, 4 e 9 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la dividente
rappresentata dalla valle tra la sottozona Balluri e la
sottozona Albesani denominata Valle Possa e sul lato nord
è delimitato da un tratto della strada comunale Valscellera –
Valtanaro, fino alla dividente tra la sottozona Balluri e
la sottozona Albesani, posta tra i mappali n. 119 (Balluri)
e n. 319 (Albesani).
Sul lato est la dividente dalla sottozona
Starderi è rappresentata dalla strada comunale San Gervasio
– Pelisseri e sul lato sud, partendo da est, in prossimità del
mappale n. 586, la dividente è rappresentata dalla capezzagna
che separa i due versanti della collina, versante nord
Bordini, versante sud Balluri.
Successivamente il confine è posto in
prossimità della strada vicinale Maiano (dividente la sottozona
Balluri e la sottozona Albesani).
5) BASARIN La zona di produzione dei vini
a DOCG “Barbaresco Basarin” è compresa nei fogli di mappa
n. 12 e 13 del comune di Neive
Confina sul lato ovest con il comune di
Barbaresco e sul lato nord la dividente è posta in prossimità
dei mappali n. 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che dividono i due
versanti della collina, successivamente è delimitato da via
Borio sino alla cascina e poi, sulla direttrice della strada
vicinale San Cristoforo attraversa i mappali n. 210, 204, 203,
637, 641, 193, 182, 183 e 185, incontrandosi poi con la strada
comunale Zocco.
Sul lato est il confine è rappresentato dal
corso del torrente Tinella e sul lato sud è delimitato in un
primo tratto dalla strada provinciale n. 51 (tronco 1), Tre
Stelle – Valgrande – Borgonuovo e successivamente segue il corso
del torrente Tinella.
6) BERNADOT La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Bernadot” è compresa nel foglio
mappale n. 8 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con la strada Basso, sul
lato sud confina con i mappali n. 118, 119, 99, 301, 96 e 99 e
con il rio Massalupo.
Sul lato ovest confina con i mappali 414, 54,
343, 12, 13, 14, sul lato nord confina con la strada Rizzi.
7) BORDINI La zona di produzione dei vini
a DOCG “Barbaresco Bordini” è compresa nei fogli di mappa
n. 5, 8 e 9 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest in un primo tratto con
la strada comunale Bordini e successivamente con la strada
comunale Balluri.
Sul lato nord, partendo da est, il confine è
posto in prossimità dei mappali n. 340, 338, 398, 508 e 311,
successivamente sulla strada comunale Pelisseri, fino al mappale
n. 586, la dividente è rappresentata dalla capezzagna che separa
i due versanti della collina (versante nord sottozona
Bordini, versante sud sottozona Balluri).
Sul lato est il confine è rappresentato dalla
strada comunale Valledoglio e sul lato sud il confine è
rappresentato dalla strada vicinale Verrenere, dalla strada
vicinale Garombo e successivamente da via Circonvallazione.
8) BRICCO DI NEIVE La zona di produzione
dei vini a DOCG “Barbaresco Bricco di Neive” è compresa
nei fogli di mappa n. 20, 21 e 19 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest in un primo tratto
dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Coazzolo e
successivamente la dividente è posta sul confine tra i comuni di
Neive e di Mango.
Sul lato nord la dividente tra la sottozona
Bricco di Neive e la sottozona Canova è
rappresentata dal rio che attraversa la valle e sul lato est la
dicidente con la sottozona Bric Micca è rappresentata
dalla strada comunale Fossamara.
Sul lato sud il confine sud – est è
rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune
di Mango, e sud – ovest la dividente è invece in prossimità
della strada comunale Fossamara, per la sua completa estensione
nel comune di Neive.
9) BRICCO DI TREISO La zona di produzione
dei vini da DOCG “Barbaresco Bricco di Treiso” è compresa
nel foglio di mappa n. n. 6 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con i mappali n. 203,
189 e 495, sul lato sud confina con i mappali n. 321, 340, 486,
581, 487, 488 e 341, sul lato ovest confina con la strada
provinciale Rizzi e sul lato nord confina con i mappali n. 193,
152, 720, 69, 692 e 694.
10) BRIC MICCA La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Bric Micca” è compresa nei fogli
di mappa n. 20, 21 e 22 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la strada
provinciale n. 51 (tronco 2) Santa Maria del Piano – Mango,
successivamente il confine si snoda sulla strada comunale Ronco
Nuovo, seguendo poi il confine tra il comune di Neive e il
comune di Neviglie.
Sul lato nord il confine è rappresentato
dalla strada comunale Biestri e sul lato est la dividente con la
sottozona Bricco di neive è rappresentata in un primo
tratto dalla strada comunale Biestri e successivamente è
delimitato dal confine tra il comune di Neive e il comune di
Mango.
Sul lato sud il confine è rappresentato dalla
dividente tra il comune di Neive e il comune di Neviglie.
11) CA’ GROSSA La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Ca’ Grossa” è compresa nei fogli
di mappa n. 7 e 8 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest, partendo dalla strada
vicinale Berchialla fino alla Capezzagna esistente tra il
mappale n. 132 del foglio n. 7 (Cà Grossa) e il n. 69
(Roncagliette) del foglio n. 7.
La dividente segue la scarpata tra il mappale
n. 131 (CàGrossa) e il n. 69 (Roncagliette) del
foglio n. 7 continuando poi su una linea non identificata sul
posto che suddivide i mappali n. 131/p e 70 (Cà Grossa)
da quelli n. 69/p, 130 e 72 del foglio 7.
La linea attraversa il mappale n. 86
separandolo dalla sottozona Roncalini e prosegue sulla
scarpata esistente tra il mappale n. 86/p (Cà Grossa) e
il n. 41 (Roncalini) del foglio n. 7.
L’ultimo tratto è costituito da una linea di
separazione tra noccioleto e seminativo dividente il mappale n.
86/p (Cà Grossa) da quello n. 50 del foglio n. 7 (Roncalini)
fino al rio dividente il mappale n. 52 del foglio n. 7 dal
mappale n. 86/p del foglio n. 7 fino alla ferrovia.
Sul lato nord – est il confine è costituito
dalla ferrovia e sul lato sud – est la dividente è costituita
per un primo tratto da un rio dividente i mappali n. 59/p, 61 e
62 del foglio n. 7 e n. 2, 4, 12, 365 e 13 del foglio n. 8 fino
al fosso che divide il mappale 224/p (Cà Grossa) dai
mappali n. 224/p e 225 (Nicolini) del foglio n. 8.
Prosegue lungo la capezzagna esistente tra i
mappali n. 442 (Cà Grossa) e n. 444 (Nicolini) del
foglio n. 8 fino alla strada interpoderale che separa il mappale
443 della presente sottozona dai mappali n. 444 e 244 del foglio
n. 8 (Nicolini).
Riprende un fosso tra il mappale n. 526 (Cà
Grossa) e i mappali n. 244 e 243 (Nicolini) del
foglio n. 8 per terminare sulla strada provinciale Alba – Acqui.
Sul lato sud – ovest il confine parte dalla
strada provinciale Alba – Acqui e prosegue sulla strada vicinale
Berchialla fino al mappale n. 380 del foglio n. 8 dividendo la
presente sottozona da quella denominata Roncaglie.
12) CANOVA La zona di produzione dei vini
a DOCG “Barbaresco Canova” è compresa nei fogli di mappa
n. 16, 19 e 19 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest, partendo da nord, con
il comune di Coazzolo, successivamente prosegue in prossimità
della strada provinciale n. 194 (confine strada provinciale n. 3
Coazzolo), fino al mappale n. 496.
Da qui prosegue sulla capezzagna, che divide
i due versanti della collina, situata sui mappali n. 155, 137,
156, 461, 169, 407, 564, 174, 200, 420, 161, 222, 223, 225, 191,
527, 526, 272, 421, 270, 193 e 197.
Sul lato nord il confine è rappresentato
dalla strada provinciale n. 194 in direzione Coazzolo e sul lato
est il confine è tra il comune di Neive e il comune di Coazzolo.
Sul lato sud il confine è rappresentato dal
rio che attraversa la valle.
13) CARS La zona di produzione dei vini a
DOCG “Barbaresco Cars” è compresa nei fogli di mappa n.
4, 5 e 6 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con la linea dividente
i mappali n. 351, 22 e 323 del foglio n. 6, mappali n. 247, 425,
266, 267, 234 e 237 del foglio n. 4, dai mappali n. 319 e 203
del foglio n. 6, n. 244, 392, 393, 487, 486, 485, 243, 242, 241,
245, 246, 426, 240, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435 e 238 del
foglio n. 4 fino alla strada comunale del Porto.
Sul lato nord – est la dividente segue la
strada comunale del Porto fino al rio dividente i mappali n.175,
171, 170 e 163 del foglio n. 4 (Cars) dai mappali n. 148,
169, 105, 165 e 164 del foglio n. 4 (Paié).
Prosegue poi lungo la capezzagna esistente
tra il mappale n. 162 del foglio n. 4 (Cars) ed i n. 156,
161 e 160 del foglio n. 4 (Paie) , percorre per un breve
tratto la vecchia strada comunale degli Asili e si chiude sulla
strada provinciale Alba – Acqui tramite la linea dividente i
mappali n. 177 e 176 del foglio 5 dal mappale n. 516 del foglio
n. 5.
Sul lato sud il confine segue la strada
comunale stazione fino alla linea dividente il mappale 284 del
foglio n. 6, mappali n. 310 e 285 del foglio n. 4 (Cars)
dai n. 285 e 362 del foglio n. 6 (Asili) ed i mappali n.
285, 282/p, 494/p, 183, 184, 439, 441, 281, 259, 255 e 436 del
foglio n. 4 (Cars) dai n. 513, 283, 282/p, 440, 258, 257,
256 e 258 del foglio n. 4 (Faset).
Prosegue lungo una strada interpoderale
insistente tra i mappali n. 324 e 325 del foglio n. 6 (Cars)
e il mappale n. 258 del foglio n. 4 fino alla linea che
divide il mappale n. 351 del foglio 6 (Cars) dai mappali
n. 35, 215 e 326 del foglio n. 6 (Faset).
14) CASOT La zona di produzione dei vini
a DOCG “Barbaresco Casot” è compresa nei fogli di mappa
n. 3 e 6 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con i mappali n. 509,
267, 287, 282, 281, 280, 289, 299 e 300, sul lato sud confina
con i mappali n. 306, 314 e 316.
Sul lato ovest confina con il rio Chirella e
sul lato nord confina con i mappali n. 244, 215, 214, 373, 210,
371, 190, 393, 165, 166, 392 e 368.
15) CASTELLIZZANO La zona di produzione
dei vini a DOCG “Barbaresco Castellizzano” è compresa nel
foglio di mappa n. 1 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con i mappali n. 164,
165, 121, 178 e 162 e sul lato sud confina con i mappali n. 47,
298, 299 e 300 e con il rio Castellizzano.
Sul lato ovest confina con il comune di
Neviglie e sul lato nord confina con il comune di Neive.
16) CAVANNA La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Cavanna” è compresa nei fogli di
mappa n. 2 e 4 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord – ovest con la
dividente costituita dai mappali n. 70/p, 51, 371, 5e i
mappali0, 49, 49, 47, 45, 42/p, 488/p, 16, 13, 315, 12, 18,
21/p, 77, 23, 24 e 25 del foglio n. 4, i mappali n. 200, 41, 42
e 50/p del foglio n. 2, dai mappali n. 72, 532, 71, 48, 44, 414,
413, 42/p, 488/p 43, 15, 14, 316, 11, 9, 21/p, 7, 61, 53 e 32
del foglio n. 4 e i n. 28, 50/p e 52 del foglio n. 2 formanti le
Rocche di Barbaresco.
Sul lato nord – est il confine è costituito
da una linea, non identificata sul posto, che attraversa i
mappali n. 50, 51, 45, 120, 122, 127, 134, 137, 279, 280, 296 e
191 del foglio n. 2 ed i mappali n. 515 e 28 del foglio n. 4.
Sul lato sud la dividente prosegue per il
primo tratto lungo la strada comunale Secondine per poi
coincidere con il confine tra i mappali n. 58, 374 e 525 (Cavanna)
e i n. 62, 319, 373, 55, 527, 69 e 526 del foglio n. 4 (Secondine).
17) COLE La zona di produzione dei vini a
DOCG “Barbaresco Cole” è compresa nel foglio di mappa n.
5 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con la strada
provinciale Alba – Acqui, sul lato nord – est la dividente è
costituita per un primo tratto dalla strada comunale del
Patricone fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 73,
72, 71/p, 70/p, 77, 78, 79 e 80 (Cole) e i mappali n.
71/p, 70/p, 31, 81 e 82 (Montestefano).
Sul lato sud il confine à formato dal fosso
tra il mappale n. 80 e i mappali n. 95 e 109 fino alle
capezzagna che divide i mappali n.110, 105, 425, 426, 114 e 115
dai mappali n. 109, 382, 108, 106, 417, 116 e 367.
18) COTTA La zona di produzione dei vini
a DOCG “Barbaresco Cottà” è compresa nei fogli di mappa
n. 11 e 12 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con il comune di
Barbaresco e sul lato nord con la strada vicinale in prossimità
di Cascina Santo Stefano.
Sul lato est, partendo da nord, la dividente
è rappresentata dal rio Gara e successivamente dalla strada
provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle – Rondò.
Sul lato sud la dividente è posta in
prossimità dei mappali n. 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che
dividono i due versanti della collina.
19) CURRA La zona di produzione dei vini
a DOCG “Barbaresco Currà” è compresa nel foglio di mappa
n. 12 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la sottozona
Cottà e la dividente è rappresentata dal rio Gara.
Sul lato nord, partendo da ovest, il confine
è posto in prossimità dei mappali n. 662, 82, 664, 665, 672,
115, 116, 119, 128, 129, 130, 673, 131 e 133.
Sul lato est la dividente è rappresentata
dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle – Rondò
e sul lato sud il confine è rappresentato dal rio Gara.
20) FASET La zona di produzione dei vini
a DOCG “Barbaresco Faset” è compresa nei fogli di mappa
n. 4 e 6 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord con la linea dividente
i mappali n. 20, 19, 265, 267, 358, 236, 357, 25 e 319/p del
foglio di mappa n. 6, dai mappali n. 209, 208, 207, 206, 263,
237, 21, 205, 204 e 319/p del foglio di mappa n. 6, per poi
proseguire tra i mappali n. 326, 215 e 35 del foglio di mappa n.
6 (Faset) e i mappali n. 351 e 325 del foglio di mappa n.
6 (Cars) fino alla strada
interpoderale esistente tra il mappale n. 258
del foglio n. 4 (Faset) e i mappali n. 325 e 324 del
foglio n. 6 (Cars).
Si prosegue poi sul confine tra i mappali n.
258, 256, 257, 258, 440, 282/p, 494/p, 283 e 513 del foglio n. 4
(Faset) e i mappali n. 436, 255, 259, 281, 441, 439, 184,
183, 494/p, 282/p e 285 del foglio di mappa n. 4 (Cars).
Sul lato sud il confine segue una linea non
identificata sul posto che suddivide i mappali n. 361, 362 e 286
del foglio n. 6 (Faset) dal n. 285 del foglio n. 4 e
mappali n. 278 e 288 del foglio di mappa n. 6 (Asili),
proseguendo lungo la strada comunale Stazione fino alla linea
che divide i mappali n. 364, 291 e 44 del foglio n. 6 (Faset)
dai mappali n. 289 e 41 del foglio di mappa n. 6 (Asili),
attraversa il mappale n. 154 del foglio di mappa n. 6 e continua
tra i mappalin. 153, 52, 238, 48, 34, 33, 30/p, 31, 344,
369,327,217/p e 216/p del foglio n. 6 (Faset) dai mappali
n. 161, 302, 160, 339, 49, 29, 30/p, 328, 368, 217/p e 216/èp
del foglio di mappa n. 6 (Pora).
La dividente è successivamente costituita
dalla capezzagna esistente tra i mappali n. 6 216, 357, 236,
358, 267, 266, 265, 19 e 20 del foglio di mappa n. 6 (Faset)
e i mappali n. 198, 199 e 202 del foglio di mappa n. 6 (Poara)
21) FAUSONI La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Fausoni” è compresa nel foglio di
mappa n. 11 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest, partendo da nord, con
la dividente rappresentata dai mappali n. 69, 68, 67, 63, 64,
143 e 393, dal tronco ferroviario Cavallermaggiore –
Alessandria, dai mappali n. 193, 194, 195, 196 e dalla strada
vicinale Gaia.
Sul lato nord il confine è rappresentato
dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone – Rondò e
sul lato est confina con la strada provinciale n. 3 (tronco n.
14) Rondò – Castagnole.
Sul lato sud la dividente è rappresentata
dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle – Rondò.
22) FERRERE La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Ferrere” è compresa nei fogli di
mappa n. 1 e 2 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con il comune di
Neviglie e sul lato sud confina con i mappali n. 210, 199, 308,
411, 215, 412, 306, 214, 241, 284, 328, 101 e 105.
Sul lato ovest confina con il comune di Neive
e sul lato nord confina con la sottozona Castellizano.
23) GAIA PRINCIPE La zona di produzione
di vini a DOCG “Barbaresco Gaia Principe” è compresa nel
foglio di mappa n. 11 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest, inizialmente partendo
da nord, la dividente è rappresentata dal confine tra i comuni
di Neive e Barbaresco, successivamente è posta in prossimità del
rio Gara.
Sul lato nord il confine è rappresentato
dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone – Rondò e
sul lato est il confine è rappresentato partendo da nord, dai
mappali n. 69, 68, 67, 63, 64, 143 e 393 e dal tronco
ferroviario Cavallermaggiore – Alessandria e dai mappali n. 192,
194, 195 e dalla strada vicinale Gaia.
Sul lato sud, inizialmente, partendo da
ovest, il confine è posto in prossimità dei mappali n. 662, 82,
664, 665, 672, 115, 116, 119, 128, 129, 130, 673, 131 e 133,
successivamente la dividente è rappresentata dalla strada
provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle – Rondò.
24) GALLINA La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Gallina” è compresa nei fogli di
mappa n. 10 e 11 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la strada
provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone – Rondò e sul lato
nord la dividente con la sottozona Albesani è
rappresentata, partendo da ovest, dal rio Val Montiglio,
proseguendo poi in prossimità dei mappali n. 182, 385, 250, 226,
212, 249, 248 e 245 (attraversato sulla stessa direzione dei
precedenti) e successivamente sulla capezzagna situata sui
mappali n. 244, 231 e 232.
Sul lato est il confine è rappresentato dalla
strada comunale Cimitero e sul lato sud il confine è
rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20)
Baraccone – Rondò.
25) GARASSINO La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Garassino” è compresa nel foglio
di mappa n. 5 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con la strada vicinale
Manzola e sul lato sud confina con il rio Ressia e con i mappali
n. 198, 21/p, 70/p, 69/p e 61.
Sul lato ovest confina con il torrente Seno
d’Elvio e sul lato nord confina con il comune di Alba.
26) GIACONE La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Giacone” è compresa nei fogli di
mappa n. 8 e 9 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con la strada comunale
Canta e sul lato sud confina con il rio Rocche.
Sul lato ovest confina con il comune di Alba
e sul lato nord confina con il rio Massalupo e con i mappali n.
104, 103, 108, 236 e 295.
27) GIACOSA La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Giocosa” è compresa nei fogli di
mappa n. 6, 2 e 3 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con il rio Santo
Stefanetto e sul lato sud con la strada provinciale per Treiso
dalla curva Giacone fino al viale Rimembranza.
Sul lato ovest confina con la sottozona
Casot e la sottozona Bricco di Treiso e sul lato
ovest confina con i mappali n. 154, 152, 477, 159, 170, 169,
386, 61, 60 e 58.
28) MANZOLA La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Manzola” è compresa nei fogli di
mappa n. 4 e 5 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con la strada vicinale
Valeirano e sul lato sud confina con i mappali n. 96, 95, 87, 86
e 83.
Sul lato ovest confina con il rio Manzola e
sul lato nord confina con il mappale n. 32.
29) MARCARINI La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Marcarini” è compresa nei fogli
di mappa n. 2 e3 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con il rio Valgrande e
sul lato sud con i mappali n. 237, 238, 245, 246, 247, 248, 249,
251, 155, 156, 157, 496, 476, 160, 161, 162, 163, 164, 391, 192,
191, 209, 208, e 207.
Sul lato ovest confina con i mappali n. 207,
214, 212, 47, 49, 51, 96 e 97, e con la strada provinciale per
Treiso.
Sul lato nord confina con la strada
provinciale per Treiso, la strada Alba – Acqui e con la strada
comunale Valgrande.
30) MARCORINO La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Martorino” è compresa nei fogli
di mappa n. 14 e 15 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest in un primo tratto con
la strada comunale Crocetta partendo dal mappale n. 1, per
continuare poi sulla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14)
Rondò – Castagnole, in prossimità del mappale n. 41.
Sul lato nord il confine è rappresentato da
via circonvallazione e sul lato est il confine è rappresentato
in un primo tratto dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14)
Rondò – Castagnole, in prossimità del mappale n. 41, proseguendo
poi sulla linea che incontra i mappali n. 76, 170, 202, 73, 349
e 394, continuando poi sulla strada comunale Borgonuovo.
Sul lato sud il confine è delimitato poi per
la strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondò – Castagnole, in
prossimità della particella n. 302.
31) MARTINENGA La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Martinenga” è compresa nei fogli
di mappa n. 5 e 6 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord – ovest con il rio
Sordo proseguendo fino alla linea non identificata sul posto
dividente i mappali n. 248, 114 e 112 del foglio di mappa n. 6
(Martinenga) dai mappali n. 66, 67 e69 del foglio di
mappa n. 6 (Pora) ed i mappali n. 112, 298 e 111 del
foglio di mappa n. 6 (Martinenga) dai mappali n. 68, 69,
73, 74 e 110 del foglio n. 6 (Asili).
Prosegue sulla capezzagna esistente tra il
mappale n. 111 del foglio di mappa n. 6 (Martinenga) ed i
mappali n. 110, 109, 108 e 107 del foglio di mappa n. 6
(Asili) fino alla strada vicinaleAsili.
Sul lato nord – est la dividente, segue la
linea non identificata sul posto, che suddivide il mappale n.
300 del foglio n. 5 (Martinenga) dai mappali n. 276 e 430
del foglio n. 5 (Rabaja) fino alla strada vicinale Asili.
L’ultimo tratto è costituito nuovamente dalla
linea, non identificata sul posto, dividente il mappale n. 312
del foglio n. 5 (Martinenga) dai mappali n. 313 e 314 del
foglio n. 5 (Rabaja).
Sul lato sud il confine è costituito dal rio
Trifolera fino alla ferrovia per poi proseguire lungo il rio
Sordo.
32) MERUZZANO La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Meruzzano” è compresa nei fogli
di mappa n. 9 e 10 del comune di Treiso e nel comune di
Alba nel foglio di mappa n. 70.
Nel comune di Treiso confina ad est con la
vecchia strada comunale del Cappelletto confinante con il comune
di Trezzo Tinella e a sud con il comune di Alba.
Sul lato ovest confina con il torrente Seno
d’Elvio e sul lato nord confina con i mappali n. 753, 647, 183 e
184 e con il rio Reiso.
Nel comune di Alba a nord, partendo dalla
confluenza del rio Reiso con la strada comunale San Rocco Seno
d’Elvio, il confine è delimitato a nord con il rio Reiso fino
alla confluenza con il confine comunale di Treiso.
Sul lato est confina con il comune di Treiso
fino alla confluenza con il rio Crosa e a sud confina in
direzione ovest con lo stesso rio Crosa fino alla confluenza con
la strada comunale San Rocco Seno d’Elvio.
Sul lato ovest confina con la strada comunale
di San Rocco Seno d’Elvio in direzione Alba, fino alla
confluenza con il rio Reiso.
33) MONTARIBALDI La zona di produzione
dei vini a DOCG “Barbaresco Montaribaldi” è compresa nel
foglio di mappa n. 12 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con la strada
provinciale Alba – Acqui fino al mappale n. 81 e sul lato nord
dalla strada provinciale parte una capezzagna che divide i
mappali n. 81, 82, 83 e 84 (Montaribaldi) dai mappali n.
40, 41 e 42 (Roncaglie) fino alla scarpata dividente i
mappali n. 84, 85 e 93 (Montaribaldi) con i mappali n. 43
e 45 (Roncaglie).
Il confine prosegue poi sulla capezzagna tra
il mappale n. 93 (Montaribaldi) ed i mappali n. 45 e 46
(Roncaglie).
Nell’ultimo tratto il confine tra i mappali
n. 93 e 127 (Montaribaldi) ed i n. 46 e 47 (Roncaglie)
è costituito dalla mezzeria di due filari, proseguendo sulla
capezzagna esistente tra i mappali n. 48, 49 e 27/p (Mantaribaldi)
ed i mappali n. 47 e 27/p (Rocaglie) fino alla strada
provinciale Alba – Acqui.
Sul lato sud confina con la strada comunale
Montaribaldi costituente il confine tra i comune di Barbaresco e
di Treiso.
34) MONTEFICO La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Montefico” è compresa nel foglio
di mappa n. 1 del comune di Barbaresco.
Confina sul alto nord – est con la strada
provinciale Alba – Acqui proseguendo poi lungo la strada
comunale Bernino fino alla capezzagna che separa i mappali n.
201, 202, 203, 229/p, 237 e 236 (Montefico) dai mappali
n. 262, 206, 204, 229/p, 238 e 239 (Ovello).
Sul lato sud – ovest, partendo da ovest il
confine segue la capezzagna esistente tra i mappali n. 369, 289,
291, 370 e 287 (Montefico) e i mappali n. 382, 182 e 313
(Montestefano) proseguendo poi lungo la strada comunale
del Patricone.
35) MONTERSINO La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Montersino” è compresa nel foglio
di mappa n. 9 del comune di Treiso e nel foglio di mappa
n. 70 del comune di Alba.
Nel comune di Treiso confina sul lato est con
il ciglio delle rocche dei Sette Fratelli e sul lato sud con la
strada vicinale Reiso e con il rio Reiso.
Sul lato ovest confina con il rio Reiso e sul
lato nord confina con il comune di Alba.
Nel comune di Alba sul lato nord, partendo
dalla confluenza del rio Rocche con la strada comunale San Rocco
Seno d’Elvio, il confine è delimitato dal rio Rocche fino
all’unione con il confine comunale di Treiso, dove la sottozona
continua nel medesimo comune.
Sul lato est confina con il comune di Treiso
fino alla confluenza con il rio Reiso e sul lato sud, in
direzione ovest, confina con lo stesso rio Reiso fino alla
confluenza della strada comunale San Rocco Seno d’Elvio.
Sul lato ovest confina con la strada comunale
San Rocco Seno d’Elvio in direzione Alba, fino alla confluenza
con il rio Rocche.
36) MONTESTEFANO La zona di produzione
dei vini a DOCG “Barbaresco Montestefanp” è compresa nel
foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord con la strada comunale
del Patricone fino alla capezzagna esistente tra i mappali n.
453, 59, 62/p, 42, 44/p, 48/p, 18/p e 475/p, della presente
sottozona ed i mappali n. 452, 58, 62/p, 43, 44/p, 48/p, 18/p e
475/p, attraversando poi i mappali n. 18, 17, 16, 15 e 14.
La dividente continua sulla capezzagna tra i
mappali n. 357, 1/p, 12 e 11 (Montestefano) e i mappali
n. 6, 378, 1/p, 8, 358, 10.
Sul lato est confina con il comune di Neive.
Sul lato sud – ovest la dividente è
costituita dal rio che divide i mappali n. 88, 364 (Montestafano)
dal mappale n. 89 (Ronchi), i mappali n. 364, 83 e
88/p (Montestefano) e i
mappali n. 90, 342, 83 e 88/p fino alla
capezzagna che divide i mappali n. 88/p, 81, 31, 70/p e 71/p
(Montestefano) dai mappali n. 80, 79, 78, 77, 70/p, 71/p, 72
e 73 (Cole).
37) MOCCAGATTA O MUNCAGTA La zona di
produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Moccagatta o Muncagta”
è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di
Barbaresco.
Confina sul lato nord – ovest con la strada
comunale Stazione fino alla capezzagna esistente che attraversa
il mappale n. 153 e separa i mappali n.189, 190 e 197 (Moccagatta
o Muncagta) dai mappali n. 192, 348 e 440 (Rabajà Bass).
Prosegue lungo la strada provinciale Alba –
Acqui fino alla linea che divide i mappali n. 340, 343, 344,
514, 341 e 515 della presente sottozona dai mappali n. 45, 130,
131 e 47.
Sul lato est la dividente è costituita dal
confine tra i mappali n. 341, 515/p, 344/p, 347/p, 478, 170 e
336 (Moccagatta o Muncagta) e i mappali n. 515/p 344/p,
347/p, 346, 134, 135, 369 e 370 (Ronchi) fino alla strada
interpoderale che divide i mappali n. 336, 376 e 166 (Moccagatta
o Muncagta) dai mappali n. 371, 372 e 165 (Ronchi).
Segue poi la capezzagna tra i mappali n. 207,
206, 463, 216 e 219 e i mappali n. 208, 213, 223, 222 e 220
(Ronchi) fino alla strada provinciale Alba – Acqui.
Sul lato sud il confine è formato dalla
capezzagna esistente tra il mappale n. 281 (Moccagatta o
Muncagta) e il n. 280 (Rabajà) intervallata soltanto
dalla linea non identificata sul posto che divide il mappale n.
284 (Moccagatta o Muncagta) dai mappali n. 280 e 285 (Rabajà),
prosegue quindi nuovamente lungo la capezzagna dividente il
mappale n. 337 (Moccagatta o Muncagta) dai mappali n.
285, 508 e 286, per attraversare i mappali n. 286 e 287 e
separare il mappale n. 288 (Moccagatta o Muncagta) dai
mappali n. 287 e 350.
Riparte una capezzagna tra i mappali n. 288,
427 e 180 (Moccagatta o Muncagta) e i n. 289, 187, 132,
186 e 396 (Asili).
38) NERVO La zona di produzione dei vini
a DOCG “Barbaresco Nervo” è compresa nel foglio di mappa
n. 8 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con la strada
provinciale Rizzi e sul lato sud confina con i mappali n. 403,
18, 127, 53 e 51.
Sul lato ovest confina con il rio Massalupo e
sul lato nord confina con il comune di Alba.
39) OVELLO La zona di produzione dei vini
a DOCG “Barbaresco Ovello” è compresa nei fogli di mappa
n. 1 e 2 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con un primo tratto
dalla strada comunale del Pozzo, continuando poi sulla strada
interpoderale che divide il mappale n. 141 del foglio n. 1 (Ovello)
dal mappale n. 140 del foglio n, 1 (Cortini).
La dividente prosegue lungo una linea, non
identificata sul posto, esistente tra i mappali n. 141, 133, 132
e 121 del foglio n. 1 (Ovello) e i mappali n. 140, 139,
138, 134 e 434 del foglio n. 1 (Cortini), seguendo poi la
balera San Marzano e terminare lungo il confine tra i comuni di
Barbaresco e di Neive.
Sul lato nord il confine delimita la presente
sottozona con quella “Vicenziana”.
La dividente è costituita dalla capezzagna
che taglia il mappale n. 304, procedendo sul confine tra i
mappali m. 102, 103 e 104 (Ovello) e i mappali n. 101 e
100 (Vicenziana) fino alla strada comunale Vicenzian, che
servirà da dividente fino al mappale n. 94.
Continuando fa da confine la capezzagna
esistente tra i mappali n. 260, 426, 395, 38, 39 e 40 (Ovello)
con i mappali n. 94, 259, 46, 37 e 243 (Vicenziana)
per congiungersi sulla strada di Boerola.
Sul lato est confina con il comune di Neive.
Sul lato sud, partendo da ovest la dividente
segue la strada comunale Cavazza fino alla strada provinciale
Alba – Acqui e poi lungo la strada comunale Bernino fino alla
capezzagna che divide i mappali n. 262, 206, 204, 229/p, 230,
237 e 236 del foglio n. 1 (Ovello) dai mappali n. 201,
202, 203, 229/p, 238, 239 e 241 del foglio n. 1 (Montefico).
L’ultimo tratto è costituito dalla strada
comunale del Patricone.
40) PAJE’ La zona di produzione dei vini
a DOCG “Barbaresco Pajé” è compresa nel foglio di mappa
n. 4 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord – ovest con la linea
dividente i mappali n. 136 e 146, per poi attraversare lo stesso
mappale n. 146 fino alla strada comunale del Porto che servirà
da dividente fino al confine tra i mappali n. 135, 137 e 138 e i
mappali n. 519 e 517 per terminare poi lungo la strada comunale
soprastante.
Sul lato est il confine segue per un primo
tratto la strada comunale proseguendo poi lungo la vecchia
strada comunale degli Asili.
Sul lato sud – ovest la dividente è formata
dalla capezzagna esistente tra i mappali n. 160, 161 e 156 (Pajé)
e il mappale n. 162 (Cars) fino al rio che separa i
mappali n. 164, 165, 105, 169 e 148 della presente sottozona dai
mappali n. 163, 170, 171 e 175 della sottozona Cars.
L’ultimo tratto è costituito dalla linea
dividente i mappali n. 100 e 146 (Pajé) dai mappali n.
147 e 195 (Secondine).
41) PAJORE La zona di produzione dei vini
a DOCG “Barbaresco Pajore” è compresa nei fogli di mappa
n. 3 e 4 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con la strada
provinciale per Treiso e con i mappali n. 123, 126, 127, 128,
129, 130, 50, 48, 371, 211, 373, 207, 400, 237 e 242.
Sul lato sud confina con il rio Chirella e
sul lato ovest confina con i mappali n. 313, 316,323, 372 e 370.
Sul lato nord confina con la strada
Montaribaldi e la strada provinciale Alba – Acqui.
42) PORA La zona di produzione dei vini a
DOCG “Barbaresco Pora” è compresa nel foglio di mappa n.
6 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord – ovest con la linea
dividente i mappali n. 36/p, 232/p, 273, 82, 201, 200 e 202 (Pora)
dai mappali n. 36/p, 219, 232/p, 231, 213, 271, 212, 211,
210 e 209, fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 202,
199, 198 e 216, (Pora) dai mappali n. 20, 19, 265, 266,
267, 358, 236, 357 e 216/p (Faset).
Prosegue poi sulla linea che separa i mappali
n. 216/p, 217/p, 368, 328, 30/p e 29 (Pora) dai mappali
n. 216/p, 217/p, 327, 369, 344, 31, 30/p e 33 (Faset).
Sul lato nord – est la dividente prosegue tra
i mappali n. 29, 49, 339, 160, 302, 161, 302 e 308 (Pora)
e i mappali n. 34, 48, 238, 52, 153, 154 e 159 (Faset) e
tra i mappali n. 182 e180 (Pora) e i mappali n. 155, 134
e 65 (Asili) fino alla scarpata che attraversa il mappale
n. 72.
L’ultimo tratto è formato dalla linea non
identificata sul posto che divide i mappali n. 70, 67, 68 e 66
(Pora) dai n. 69, 112 e 114 (Asili).
Sul lato sud – ovest la dividente segue il
percorso della strada comunale stazione.
43) RABAJA’ La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Rabajà” è compresa nei fogli di
mappa n. 5 e 8 del comune di Barbaresco.
Il lato nord – ovest insiste sul foglio di
mappa n. 5 del comune di Barbaresco e il confine è costituito
dal rio dividente i mappali n. 335, 420, 330, 352 e 329, dai n.
311, 310 e 312 fino alla linea tra i mappali n. 314 e 313 (Rabajà)
e il mappale n. 312 (Martinenga) e termina sulla
strada vicinale Asili.
Dopo un breve tratto su tale strada, la
dividente prosegue tra i mappali n. 430 e 276 (Rabajà) e
il mappale n. 300 (Martinenga).
Prosegue poi lungo la capezzagna esistente
tra i mappali n. 276, 403, 404, 277 e 350 (Rabajà) e i n.
297, 296, 295, 289 e 288 (Asili e Moncagatta),
attraversando i mappali n. 287 e 286 e continuando tra i mappali
n.508 e 285 (Rabajà) e il mappale n. 337 Moncagatta o
Muncagota).
Sul lato nord – est la dividente è costituita
dal confine tra i mappali n. 285 e 280 (Rabajà) ed il
mappale n. 284 (Moncagatta o Muncagota); prosegue poi
sulla capezzagna tra il mappale n. 280 della presente sottozona
e il n. 281 della sottozona denominata (Moncagatta o
Muncagota) fino alla strada provinciale Alba – Acqui che
farà da dividente fino al mappale n. 103.
Sul lato sud, tutto il lato insiste sul
foglio n. 8, a partire da ovest, la dividente segue per un
tratto il rio Trifolera e continua sulla capezzagna esistente
tra i mappali n. 81, 327, 84, 85, 86, 99, 102 e 103 (Rabajà)
e i n. 80, 79, 100, 101, 459, 449, 104 e 462 (Trifolera).
44) RABAJA’ BAS La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Rabajà Bas” è compresa nel foglio
di mappa n. 5 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con la strada comunale
stazione e sul lato nord la dividente è costituita dal confine
tra il mappale n. 391 e il n. 471.
Sul lato est il confine segue la strada
provinciale Alba – Acqui e sul lato sud la dividente è formata
dalla capezzagna esistente tra i mappali n.. 440, 348 e 192 (Rabajà
Bas) e i n. 197, 190 e 189 (Moncagatta o Muncagota) e
attraversante il mappale n. 153.
45) RIO SORDO La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Rio Sordo” è compresa nel foglio
di mappa n. 8 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato sud – ovest con il rio
Piccolini, intervallato soltanto da una scarpata, non
identificata sul posto, che attraversa i mappali n. 410 e 413
dividendoli dalla sottozona Piccolini.
Sul lato nord confina con la ferrovia e sul
lato est la dividente è formata da una linea, non identificata
sul posto, attraversante il mappale n. 350 e continua tra il n.
32 e il n. 33 fino alla strada comunale Rio Sordo.
Prosegue poi per un primo tratto su di una
strada interpoderale tra il mappale n. 504 (Rio Sordo) e
il n. 184 (Tre Stelle) fino alla linea, non identificata
sul posto, tra i mappali n. 504, 502, 372/p e 152 (Rio Sordo)
e i mappali n. 503, 372/p, 151 e 147 (Tre Stelle).
Sul lato sud – est il confine è formato dalla
strada comunale Rio Sordo, prosegue poi lungo una linea, non
identificata sul posto, che attraversa i mappali n. 576, 580/p,
578, 577, 375, 323/p, 418/p, 581 e 557/p separandoli dalla
sottozona denominata Tre Stelle fino alla strada
provinciale Alba – Acqui.
46) RIVETTI La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Rivetti” è compresa nei fogli di
mappa n. 16 e 18 del comune di Neive.
Confina sui lati ovest e nord con il corso
del torrente Tinella.
Sul lato est, partendo da nord, la dividente
è posta in prossimità del confine tra i comuni di Neive e
Coazzolo, successivamente prosegue in prossimità della strada
provinciale n. 194 (Confine strada provinciale n. 3 Coazzolo)
fino al mappale n. 496.
Da qui prosegue sulla capezzagna che divide i
due versanti della collina, situata sui mappali n. 155, 137,
156, 461, 169, 407, 564, 174, 200, 420, 161, 222, 223, 225, 191,
527, 526, 272, 421, 270, 193 e 197.
Sul lato sud la dividente è posta in
prossimità dei mappali n. 36, 41, 43, 46, 638, 48, 672, 314 e
183.
47) RIZZI La zona di produzione dei vini
a DOCG “Barbaresco Rizzi” è compresa nei fogli di mappa
n. 5 e 6 del comune di Treiso e nel foglio di mappa n. 69
del comune di Alba.
Nel comune di Treiso confina ad est con il
rio Manzola e con i mappali n. 139, 671, 140, 672 e 174.
Sul lato sud confina con il rio Frati e con
le particelle n. 147, 149, 181 e 84, ad ovest confina con la
strada provinciale Rizzi.
Sul lato nord confina con i mappali n. 29, 63
e 86 e con il rio Ressia.
Nel comune di Alba, confina sul lato nord con
il rio Frati, al confine con il comune di Treiso, con partenza
dal torrente Seno d’Elvio, quindi segue la strada provinciale
Rizzi, fino al confine con il foglio n. 8 del comune di Treiso.
Sul lato est la delimitazione segue il
confine con il foglio n. 8 del comune di Treiso fino alla
confluenza con il rio Massalupo e sul lato sud, confina con il
rio Massalupo in direzione ovest fino alla confluenza con la
strada comunale di San Rocco seno d’Elvio.
Sul lato ovest confina dalla confluenza della
strada suddetta con il torrente Seno d’Elvio, fino a raggiungere
il rio Frati.
48) ROCCALINI La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Roccalini” è compresa nel foglio
di mappa n. 7 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con il comune di Alba
e sul lato nord il confine divide i mappali n. 123/p, 114, 133,
2/p e 3/p dai mappali n. 123/p, 1, 2/p e 3/p.
Prosegue poi su una capezzagna lungo il
confine dei mappali n. 8 e 106.
Attraversa, con una linea, non identificata
sul piosto, il maèèale n. 48 continuando sul confine tra i
mappali n. 42, 48/p e 50 ed il mappale n. 48/p.
Sul lato est il confine è costituito da una
linea dividente i mappali n. 50, 41 e 86/p (Roccalini)
dal n. 86/p (Ca’ Grossa).
Sul lato sud – est il confine è quello
dividente i mappali n. 86 e 40 (Roccalini) dai mappali n.
72 e 73 (Roncagliette) per poi proseguire sulla
capezzagna tra i mappali n. 40, 39 e 111 (Roccalini) e i
mappali n. 101 e 82 (Roncagliette).
La dividente continua lungo il confine tra il
mappale n. 111 (Roccalini) ed i mappali n. 82, 81, 83 e
84 (Roncagliette) fino alla strada comunale Roccalini che
termina sulla strada provinciale Alba – Acqui, proseguendo tra i
mappali n. 112, 28 e 29 (Roccalini) ed i mappali n. 27,
24, 23, 22 e 17 (Roncagliette).
L’ultimo tratto è formato dalla ferrovia e
dal torrente Seno d’Elvio.
49) ROCCHE MASSALUPO La zona di
produzione dei vini a DOCG “Barbaresco Rocche Massalupo”
è compresa nei fogli di mappa n. 69 e 70 del comune di Alba.
Confina sul lato nord partendo dalla
confluenza del rio Massalupo con la strada comunale San Rocco
Seno d’Elvio, e il rio Massalupo stesso fino alla confluenza con
il confine comunale di Treiso.
Sul lato est confina con il comune di Treiso
sino alla confluenza con il rio Rocche e a sud, seguendo lo
stesso rio Rocche fino alla confluenza con la strada comunale
San Rocco Seno d’Elvio.
Sul lato ovest confina con la strada comunale
San Rocco seno d’Elvio, in direzione Alba fino alla confluenza
con il rio Massalupo.
50) ROMBONE La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Rombone” è compresa nel foglio di
mappa n. 4 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con il rio Chirella e
sul lato sud confina con i mappali n. 173, 245, 865, 266, 267,
274, 279 e 143.
Sul lato ovest confina con la strada vicinale
Valeriano e sul lato nord confina con la zona artigianale.
51) RONCAGLIE La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Roncaglie” è compresa nei fogli
di mappa n. 12, 7 e 8 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato ovest con la strada
provinciale Alba – Acqui fino al mappale n. 14 del foglio n. 12.
Sul lato nord il confine è costituito,
partendo dalla strada provinciale Alba – Acqui, da una
capezzagna dividente i mappali n. 14, 16 e 130 del foglio di
mappa n. 12 e i mappali n. 92 e 91/p del foglio di mappa n. 7
(Roncaglie) dai mappali n. 129 e 15 del foglio n. 12 e i
mappali n. 93 e 91/p del foglio n. 7.
Il confine segue poi la strada provinciale
Alba – Acqui fino alla capezzagna dividente il mappale n. 600
del foglio n. 8 (Roncaglie) dal mappale n. 431 del foglio
n. 8 (Rocagliette),
Sul lato nord – est il confine è formato
dalla strada vicinale Berchialla fino alla strada provinciale
Alba – Acqui attraversando il mappale n. 512 del foglio n. 8.
Sul lato sud tutta la zona insiste sul foglio
di mappa n. 12 del comune di Barbaresco.
Il confine nel primo tratto è formato dalla
strada provinciale Alba – Acqui fino alla capezzagna esistente
tra i mappali n. 27/p e 47 (Roncaglie) e i mappali n. 49
e 48 (Montaribaldi).
Il confine, costituito dalla mezzeria di due
filari, prosegue tra il mappale n. 47 (Roncaglie) ed i
mappali n. 127 e 93/p.
La dividente prosegue poi sulla capezzagna
dividente i mappali n. 46 e 45 (Roncaglie) e il mappale
n. 93 (Montaribaldi) fino alla scarpata che divide i
mappali n. 45 e 43 (Roncaglie) dai mappali n. 93, 85 e 84
(Montaribaldi).
Nell’ultimo tratto il confine è costituito
nuovamente da una capezzagna tra i mappali n. 42, 41 e 40 (Roncaglie)
e i mappali n. 84, 83, 82 e 81 fino alla strada provinciale.
52) RONCAGLIETTE La zona di produzione
dei vini a DOCG “Barbaresco Roncagliette” è compresa nei
fogli di mappa n. 7, 8 e 12 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato sud con una capezzagna
dividente il mappale n. 431 dal mappale n. 600 del foglio n. 8
(Roncaglie) fino alla strada provinciale Alba – Acqui per
poi continuare nuovamente tra i mappali n. 91/p e 93 del foglio
n. 7 e i mappali n. 15 e 129 del foglio n. 12 ed i mappali n.
91/p, e 92 del foglio n. 7, n. 130, 16 e 14 del foglio n. 12,
proseguendo nuovamente sulla strada provinciale Alba – Acqui
fino al rio dividente i mappali n. 105, 100 e 22 del foglio n. 7
ed i mappali n. 9, 8, 7, 132 e 4 del foglio n. 8.
Sul lato ovest la dividente è tra i mappali
n. 22 e 24 ed il mappale n. 23 del foglio n. 7.
Sul lato nord – ovest la dividente, formata
in un primo tratto dal confine esistente tra i mappali n. 24 e
27 (Roncagliette) e i n. 29, 28 e 112 del foglio n. 7
(Roccalini) , segue la
strada provinciale Alba – Acqui per poi
continuare lungo un tratto di strada comunale Roccalini tra il
mappale n. 102 del foglio n. 7 (Roncagliette) ed il
mappale n. 111 del foglio n. 7 (Roccalini) fino alla
dividente che separa i mappali n. 84, 83, 81 e 82 (Roncagliette)
dal mappale n. 111 del foglio n. 7 (Roccalini).
Il confine prosegue sulla capezzagna tra i
mappali n. 82 e101 (Roncagliette) e i mappali n. 111, 39
e 40 del foglio n. 7 (Roccalini) per poi terminare su di
un fosso dividente i mappali n. 73 e 72 (Roncagliette)
dal mappale n. 40 del foglio n. 7 (Roccalini).
Sul lato nord – est il confine divide i
mappali n. 72, 130 e 69 (Roncagliette) dai mappali n. 86,
70 e 131 del foglio n. 7 (Ca’ Grossa) proseguendo sulla
capezzagna esistente tra il mappale n. 69 (Roncagliette)
e il mappale n. 132 del foglio n. 7 (Ca’ Grossa) per poi
terminare sulla strada vicinale Berchialla.
53) SAN CRISTOFORO La zona di produzione
dei vini a DOCG “Barbaresco San Cristoforo” è compresa
nel foglio di mappa n. 13 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la strada
provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle – Rondò e sul
lato nord la dividente è rappresentata dalla strada provinciale
n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle – Rondò.
Sul lato est la dividente è rappresentata
dalla strada comunale Boglietto e successivamente dalla strada
comunale Zocco – Valera e sul lato sud il confine è delimitato
dalla strada provinciale e via Borio sino alla cascina San
Cristoforo e poi sulla direttrice della strada vicinale San
Cristoforo attraversa i mappali n. 210, 204, 203, 637, 641, 193,
182 e 185 incontrandosi poi con la strada comunale Zocco.
54) SAN GIULIANO La zona di produzione
dei vini a DOCG “Barbaresco San Giuliano” è compresa nel
foglio di mappa n. 8 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la strada comunale
Varrinere e sul lato nord con la strada vicinale Varrinere e la
strada vicinale Garombo.
Sul lato est confina con la strada vicinale
Garombo e sul lato sud con la strada comunale Cimitero.
55) SAN STUNET La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco San Stunet” è compresa nei fogli
di mappa n. 7 e 2 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con il comune di
Neviglie e sul lato sud confina con i mappali n. 36, 297, 35,
34, 31, 32, 14, 15, 392, 393, 18, 17, 19, 403 e 402 e con la
strada vicinale di San Stefanetto.
Sul lato ovest confina con i mappali n. 229,
312, 413, 283, 278, 270 e 216, sul lato nord confina con i
mappali n. 423, 422, 406, 407, 206 e 207.
56) SECONDINE La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Secondine” è compresa nel foglio
di mappa n. 4 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord – ovest con la linea
dividente i mappali n. 82/p, 78, 385, 74, 376 e 70 del foglio n.
4 dai mappali n. 82/p, 81, 80, 79, 388, 73 e 72 del foglio n. 4.
Sul lato nord – est la dividente è costituita
da una strada interpoderale esistente sul confine tra i mappali
n. 526, 69, 527, 55, 373, 319, 62, 401/p, 90/p, 39/p, 107 e
490/p (Secondine) ed i mappali n. 525, 374 e 58 (Cavanna)
e i n. 401/p, 90/p, 91, 93, 98, 39/p, 106 e 490/p.
Sul lato sud – est il confine è costituito
dalla strada comunale Del Porto, il confine attraversa il
mappale n. 146 continuando tra i mappali n. 195 e 147 (Secondine)
e i mappali n. 146 e 100 (Pajé).
Sul lato sud – ovest il confine è formato
dalla strada comunale Del Porto.
57) SERRABOELLA La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Serraboella” è compreso nei fogli
di mappa n. 17, 18 e 19 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest inizialmente con la
strada comunale Biestri, interessata nella sua completa
estensione, e successivamente dalla strada comunale Fossamara.
Sul lato nord la dividente è posta in
prossimità dei mappali n. 36, 41, 43, 46, 638, 48, 672, 314 e
183.
Sul lato est la dividente è posta in
prossimità della valle che divide i due versanti della collina e
sul lato sud il confine è in prossimità della strada comunale
Montà.
58) SERRACAPELLI La zona di produzione
dei vini a DOCG “Barbaresco Serracapelli” è compresa nei
fogli di mappa n. 5 e 6 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la strada comunale
Valle Capelli.
Sul lato nord ed est il confine è
rappresentata dalla dividente tra il comune di Neive ed il
comune di Castagnole delle Lanze.
Sul lato sud il confine è delimitato dalla
strada comunale Valledoglio.
59) SERRAGRILLI La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Serragrilli” è compresa nei fogli
di mappa n. 7 e 15 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest e lato nord con la
strada comunale Valledoglio.
Sul lato est, partendo da nord, confina con
la strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Castagnole delle Lanze
– Rondò e successivamente il confine si delinea in
corrispondenza di Corso Giolitti.
Sul lato sud la dividente è posizionata sui
mappali n. 253, 97, 250, 234, 376, 259 e 235, successivamente
sulla strada comunale Borgonuovo.
60) STARDERI La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Starderi” è compresa nei fogli di
mappa n. 4, 5 e 9 del comune di Neive.
Confina sul lato ovest con la sottozona
Balluri dove la dividente è rappresentata dalla strada
comunale San Gervasio – Pelisseri.
Sul lato nord il confine è rappresentato
dalla strada comunale Valledoglio – Farinere, e successivamente
dal confine tra i comuni di Neive e di Castagnole delle Lanze.
Sul lato est la dividente è rappresentata
dalla strada comunale Valle Capelli e sul lato sud la dividente
con la sottozona Serracapelli è rappresentata dalla
strada comunale Valle Capelli.
61) TRE STELLE La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Tre Stelle” è compresa nel foglio
di mappa n. 8 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato sud – ovest con la sottozona
Rio Sordo partendo dalla strada provinciale Alba – Acqui,
attraversa i mappali n. 557, 581, 418, 323, 375, 577, 578, 580 e
576 fino alla strada comunale Stazione.
Prosegue lungo la linea, non identificata sul
posto, tra i mappali n. 147, 151, 372/p e 503 (Tre Stelle)
e i mappali n. 152, 372/p, 502 e 504 (Rio Sordo) fino
alla strada interpoderale che divide il mappale n. 184 (Tre
Stelle), dal mappale n. 504 (Rio Sordo).
Il confine segue poi la strada comunale
stazione suddividendo la presente sottozona da quella denominata
Rio Sordo.
Sul lato est il confine è costituito dal rio
Trifolera fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 166,
168, 160, 333, 533 e 532 della presente sottozona e i mappali n.
297, 165, 269, 162, 161, 134, 135, 399, 400, 139, 140 e 141
della sottozona denominata Trifolera.
La dividente prosegue poi lungo una linea,
non identificata sul posto, tra i mappali n. 142 e 125/p (Tre
Stelle) e i mappali n. 141 e 125/p (Trifolera) fino
alla strada privata che separa i mappali n. 525, 397, 123 e 122
(Tre Stelle) dal mappale n. 125 (Trifolera).
L’ultimo tratto è costituito da una linea,
non identificata sul posto, tra i mappali n. 122, 120/p e 113/p
(Tre Stelle) e i mappali n. 111, 121 e 113/p (Trifolera),
che attraversando la strada provinciale Alba – Acqui prosegue
sul confine Neive – Barbaresco fino alla strada provinciale per
Neive.
Sul lato sud il confine è la strada
provinciale Alba – Acqui.
62) TRIFOLERA La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Trifolera” è compresa nel foglio
di mappa n. 8 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato sud – ovest con una linea,
non identificata sul posto, tra i mappali n. 113/p e 121 (Trifolera)
e i mappali n. 113/p e 120 (Tre Stelle) fino alla
strada privata che separa i mappali n. 111 e 125 (Trifolera)
dai mappali n. 122, 123, 397 e 525 (Tre Stelle).
La dividente prosegue nuovamente lungo un a
linea, non identificata sul posto, tra i mappali n. 125/p e 141
(Trifolera) e i mappali n. 125/p e 142 (Tre Stelle),
segue poi la capezzagna esistente tra i mappali n. 141, 140,
139, 400, 399, 135, 134, 161, 162, 269, 165 e 297 della presente
sottozona e i mappali n. 532, 533, 333, 176, 160, 168 e 166
della sottozona Tre Stelle fino al rio Trifolera e
terminando sulla strada comunale Tre Stelle.
Sul lato nord – est la dividente è costituita
dal rio Trifolera fino alla capezzagna dividente i mappali n.
81, 327, 84, 85, 86, 99, 102 e 103 (Rabajà).
Sul lato sud – est confina con la strada
provinciale Alba – Acqui.
(63) VALEIRANO La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Valeirano” è compresa nei fogli
di mappa n. 4 e 5 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con i mappali n. 40, 56,
64 e 66, sul lato sud confina con i mappali n. 137, 138, 139 e
149.
Sul lato ovest confina con il rio Manzola e
sul lato nord confina con i mappali n. 131, 254 e 294.
64) VALLEGRANDE La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Vallegrande” è compresa nel
foglio di mappa n. 2 del comune di Treiso.
Confina sul lato est con i mappali n. 113,
332, 339, 378, 120, 178, 398, 283, 284, 285,310 e 275.
Sul lato sud confina con i mappali n. 226,
408, 274, 287, 282, 403 e 402, e sul lato ovest confina con il
rio San Stefanetto.
Sul lato nord confina con la strada comunale
Ferrere.
65) VINCENZIANA La zona di produzione dei
vini a DOCG “Barbaresco Vincenziana” è compresa nel
foglio di mappa n. 1 del comune di Barbaresco.
Confina sul lato nord – ovest con il comune
di Neive, sul lato nord – est con la strada Boerola delimitante
i confini tra Barbaresco e Neive e sul lato sud confina con la
sottozona Ovello.
A partire da ovest la dividente taglia il
mappale n. 304, procedendo sul confine dei mappali n. 100 e 101
(Vincenziana) e i mappali n. 102, 103 e 104 (Ovello)
fino alla strada comunale Vincenziana che serve da dividente
fino al mappale n. 94.
Farà poi da confiner la capezzagna esistente
tra i mappali n. 94, 259, 46, 37 e 243 (Vincenziana) con
i mappali n. 260, 47, 38, 39 e 40 (Ovello) per
congiungersi sulla strada Boerola.