BAROLO
DOCG

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Il disciplinare di produzione del Barolo docg

 
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BAROLO D.O.C.G.
D.P.R. 1/LUGLIO/1980


Art 1
La denominazione di origine controllata e garantita “Barolo” è riservata al vino rosso già riconosciuto a denominazione di origine controllata con D.P.R. 23/Aprile/1966, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
 
Il vino a DOCG “Barolo” deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno:
Nebbiolo nelle sottovarietà “Michet, Lampià e Rosè” al 100%
Prodotte nella zona di origine descritta dal prossimo art 3.

Art 3
 
La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a DOCG “Barolo” comprende i territori già delimitati con decreto ministeriale 31/Agosto/1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12/Ottobre/1933, n. 218, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell’art 1 del D.P.R. 12/Luglio/1936 n. 930, include l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba
E in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Monforte d’Alba, Novello, La Morra, Verduno  Grinzane Cavour,Diano d’Alba, Cherasco,  Roddi
tutti in provincia di Cuneo.
 

Tale zona è così delimitata:
da una linea che, partendo dall’abitato di Verduno, scende lungo la vecchia strada del Tanaro e, fiancheggiando Cascina Pradonio, raggiunge a quota 300 la vicinale di Movigliero.
Indi percorre la vicinale dei Ronchi, che da questo punto ha origine, fino ad incontrare (passando per quota 276) il confine con Roddi e Verduno.
Segue tale confine fino a raggiungere quello tra La Morra e Roddi sul quale prosegue fino alla località Ciocchino.
Da Ciocchino, la linea di delimitazione, segue la strada vicinale del Bricco Ambrogio toccando le quote 248 e 252 fino ad incontrare il rio Talloria di Castiglione.
Risale il rio Talloria di Castiglione in direzione sud – ovest fino ad incontrare la strada provinciale Alba – Barolo in prossimità del bivio per Barolo e per Serralunga.
Da questo punto, la linea di delimitazione segue la provinciale Alba – Barolo in direzione nord verso Alba fino al km. 5,000 ove, in prossimità di Cascina Giuli, imbocca la strada per Case Borzone e Giacco e la segue fino a raggiungere, ai Farinetti, il confine comunale tra Grinzane Cavour e Diano d’Alba. Segue detto confine fino al torrente Garzello e poi il torrente medesimo sino alla confluenza con il torrente Talloria di Sinio. Risale quindi il Talloria per tutto il tratto che questo percorre in territorio di diano d’Alba e poi nel successivo che fa da confine tra il comune di Serralunga ed i comuni di Montelupo e Sinio. Prosegue lungo quest’ultimo confine e poi quello di Serralunga con Roddino, fino ad incontrare a quota 297 in prossimità di Cascina Pian Romaldo, il confine tra Serralunga e Monforte. Segue dall’origine il rio Pian Romaldo in direzione del Bricco del Rosso (quota 498), sotto il quale raggiunge la provinciale Roddino – Monforte che segue fino all’abitato di Monforte. al centro abitato di Monforte scende al rio Cornaretta e prosegue lungo il primo tratto del rio di Monchiero fino a raggiungere (per Case Manzoni, Cascina Rocca Nera e Cascina Vigliani) il confine comunale tra Monforte e Monchiero con il quale si identifica fino ad incontrare il rio Rataldo ed il confine tra i comuni di Novello, Monchiero e Monforte. Scende lungo il rio Rataldo e, raggiunta la confluenza con il rio dei Mosca, risale quest’ultimo fino al centro abitato di Novello. Da Novello, la linea di delimitazione prosegue per la vicinale dei Corini, sale ai Tarditi ed ai Saccati (quota 339) e segue oltre ai Saccati, un primo tratto del confine comunale tra Novello e Narzole, indi continua sul confine tra Barolo e Narzole fino ad incontrare il confine tra Barolo e La Morra in prossimità di quota 480. Da questo punto segue verso occidente il confine tra i comuni di Narzole e La Morra fino a raggiungere quello tra i comuni di Cherasco e La Morra lungo il quale prosegue in direzione nord e, passando per quota 386, giunge ad intersecare in prossimità del km. 4,000, la strada provinciale Cherasco – La Morra. Da questo punto la linea di delimitazione segue la suddetta provinciale fino alla località San Michele (quota 302); indi prosegue per la strada vicinale esistente fino ad incontrare il rio San Michele che risale per breve tratto in direzione sud – est fino alla confluenza con il rio Rovanco sul confine comunale tra Cherasco e La Morra. Segue detto confine, che, passando per quota 292 (Cascina Motturone), raggiunge il greto del fiume Tanaro; quindi piega verso nord – est e raggiunge, in linea retta Presa. Da questo punto, la linea di delimitazione risale la comunale detta dei Garassini che, passando per Cascina Dabene, raggiunge la strada provinciale per Pollenzo. Percorre detta provinciale in direzione di Cascina Roggeri fino ad incontrare il confine tra i comuni di La Morra e Verduno e il bivio per Cogni. Prosegue quindi in direzione sud, lungo il confine tra La Morra e Verduno fino all’abitato di Cogni ove, raggiunta la provinciale, segue quest’ultima sino all’abitato di Verduno, punto di partenza della delimitazione.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Barolo” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argilloso- calcarei.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino derivato.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l’incisione anulare.
La produzione massima ad ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a: 8,00 tonnellate/ettaro.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Art 5
 
Nell’ambito della resa massima prevista nel precedente art 4 i competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli Enti ed Istituti interessati, fissano annualmente entro il 20 Settembre, in via indicativa, la produzione media unitaria delle uve e la data di inizio della vendemmia.
I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicata, dovranno tempestivamente, e comunque entro almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli Organi della regione Piemonte competenti per territorio, per gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
La resa media indicativa va fissata tenendo conto dell’andamento stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione (sistemi di impianto, di coltura, ecc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve alla effettiva produzione dei vigneti.

Art 6
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata dall’art 3.
Il ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di asti, Alessandria e Cuneo inclusi nell’art 4 del disciplinare annesso al D.P.R. 23/Aprile/1966, dimostrino che già effettuavano tali operazioni, previa attestazione della competente C.C.I.A.A.

Art 7
 
Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino a DOCG “Barolo” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La conservazione e l’invecchiamento del vino devono essere effettuate secondo i metodi tradizionali.
Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno:
tre anni di cui almeno due in botti di rovere o di castagno a decorrere dal 1° Gennaio successivo all’annata di produzione delle uve
E’ consentita l’aggiunta, a scopo migliorativo, di vino a DOCG “Barolo” più giovane a vino a DOCG “Barolo” più vecchio o viceversa nella misura massima del 15%.
In etichetta, dovrà figurare il millesimo relativo al vino che concorre in misura preponderante.
Il vino a DOCG “Barolo” ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell’art 5 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1993.
Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione, di norma presso l’Istituto Tecnico agrario statale specializzato per la viticoltura ed enologia di Alba, dove ha sede la commissione stessa, secondo le norme all’uopo impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art 8
 
Il vino a DOCG “Barolo”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granata con riflessi arancione;
profumo: caratteristico, etereo, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,00 g/l;

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 9
 
Il vino a DOCG “Barolo” sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a:
cinque anni
può portare in etichetta la specificazione aggiuntiva “riserva”.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a DOCG “Barolo” per la commercializzazione devono essere di forma “albeisa” o corrispondenti ad antico uso o tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 0,35 litri, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero raso bocca.
E’ vietato il confezionamento e la presentazione artificiosa delle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Art 10
 
La DOCG Barolo chinato” è consentita per i vini aromatizzati preparati utilizzando come base il vino a DOCG “Barolo” senza aggiunta di mosti o vini non aventi diritto a tale denominazione e con un’aromatizzazione tale da consentire, secondo le norme di legge vigenti, il riferimento nella denominazione alla “china”.

Art 11
 
E’ vietato usare assieme alla DOCG “Barolo” qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché delle sottospecificazioni geografiche (bricco, costa, vigna e altri similari di uso locale) costituite da aree, località e mappali inclusi nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
I conduttori interessati che vogliono usufruire in proprio o concedere l’uso di indicazioni geografiche agli acquirenti dell’uva o del vino di quella provenienza, dovranno farne apposita, specifica istanza sulla denuncia annuale delle uve, indicandone separatamente l’origine. La stessa indicazione dovrà essere apposta anche nella documentazione prevista per legge.
La C.C.I.A.A. di Cuneo dovrà istituire nell’ambito dell’Albo del vigneti del vino a DOCG “Barolo”, un catasto particolare dei vigneti indicati con sottospecificazioni geografiche e dovrà annualmente rilasciare le ricevute delle uve contenenti le relative indicazioni geografiche.

Art 12
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOCG “Barolo” deve sempre figurare l’indicazione veritiera e documentata dell’annata di produzione delle uve.
La DOCG “Barolo” deve essere sempre messa in evidenza comunque deve figurare con caratteri di altezza e di larghezza non inferiori a 2/5 di quelli massimi di ogni altra indicazione che compaia sull’etichetta principale della bottiglia.

Art 13
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOCG “Barolo” vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1993.

ELENCO GRANDI VIGNE

( Atlante delle vigne di Langa – Slow Food)

Barolo:
Bricco Viole Brunate Cannubi Castellero
Cerequio Fossati Le Coste Liste
Monghisolfo o Cannubi Boschis Monrobiolo o Bussia di Barolo  Muscatel o Cannubi Muscatel Paiagallo Preda
San Lorenzo o Cannubi San Lorenzo San Sebastiano Sarmassa Valletta o Cannubi Valletta Via Nuova Vignane Zuncai

Castiglione Falletto:
ricco Boschis Codana Fiasco Lipulot Meriondino Monprivato Montanello Parussi Pernanno Pira Rivera Rocche di Castiglione Scarrone Serra o Bricco Rocche Vignolo Villero

Diano d’Alba:
Sorano

 Grinzane Cavour:
Castello

La Morra:
Arborina o Arburine Bricco Chiesa Bricco Rocca Bricco San Biagio Brunate o Brinate Capalotti o Cappallotti Ca’ Nere Cerequio Conca dell’Annunziata Fossati Gancia e Luciani Gattera o Monfalletto e Turnà lunga Giachini o Giacchini La Serra Manzoni Rive Rocche dell’Annunziata Roggeri Roncaglie

Monforte d’Alba:
Arnulfo Bricco Cicala Bussia Soprana Bussia Sottana Cerretta di Perno Colonnello Dardi Gabutti della Bussia Gavarini Ginestra o Ginestre Gramolere Grassi La Villa Le Coste Mosconi Munie Pianpolvere o Pian della Polvere Pilone Pressenda Pugnane Ravera Romirasco Santo Stefano di Perno Visette

Novello:
Ravera

Serralunga d’Alba:
Arione Badarina Baudana Bosco Areto o Boscareto Briccolina Broglio Carpegna Cerretta Collaretto Colombaio Costabella o San Rocco Cucco e Posteirone Lazzariasco o Lazzariasso Marenga Margaria e Le Turne Ornato Parafada e delizia Pra di Po’ o Prapò Rivette San Bernardo Santa Caterina Serra Sorano Vigna Rionda Voghera e Brea

Verduno:
Breri Massara Monvigliero Pisapolla Riva San Lorenzo

Cherasco e Roddi non hanno vigne da segnalare.

 

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