La denominazione di origine
controllata e garantita “Barolo” è riservata al vino
rosso già riconosciuto a denominazione di origine controllata
con D.P.R. 23/Aprile/1966, che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOCG “Barolo” deve essere ottenuto
esclusivamente dalle uve del vitigno:
Nebbiolo nelle sottovarietà “Michet, Lampià e Rosè” al 100%
Prodotte nella zona di origine descritta dal prossimo art 3.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte a produrre il
vino a DOCG “Barolo” comprende i territori già delimitati
con decreto ministeriale 31/Agosto/1933, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12/Ottobre/1933, n. 218, nonché quelli
per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma
dell’art 1 del D.P.R. 12/Luglio/1936 n. 930, include l’intero
territorio amministrativo dei comuni di:
Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba
E in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Monforte d’Alba, Novello, La Morra, Verduno Grinzane
Cavour,Diano d’Alba, Cherasco, Roddi
tutti in provincia di Cuneo.
Tale zona è così delimitata:
da una linea che, partendo dall’abitato di Verduno, scende lungo
la vecchia strada del Tanaro e, fiancheggiando Cascina Pradonio,
raggiunge a quota 300 la vicinale di Movigliero.
Indi percorre la vicinale dei Ronchi, che da questo punto ha
origine, fino ad incontrare (passando per quota 276) il confine
con Roddi e Verduno.
Segue tale confine fino a raggiungere quello tra La Morra e
Roddi sul quale prosegue fino alla località Ciocchino.
Da Ciocchino, la linea di delimitazione, segue la strada
vicinale del Bricco Ambrogio toccando le quote 248 e 252 fino ad
incontrare il rio Talloria di Castiglione.
Risale il rio Talloria di Castiglione in direzione sud – ovest
fino ad incontrare la strada provinciale Alba – Barolo in
prossimità del bivio per Barolo e per Serralunga.
Da questo punto, la linea di delimitazione segue la provinciale
Alba – Barolo in direzione nord verso Alba fino al km. 5,000
ove, in prossimità di Cascina Giuli, imbocca la strada per Case
Borzone e Giacco e la segue fino a raggiungere, ai Farinetti, il
confine comunale tra Grinzane Cavour e Diano d’Alba. Segue detto
confine fino al torrente Garzello e poi il torrente medesimo
sino alla confluenza con il torrente Talloria di Sinio. Risale
quindi il Talloria per tutto il tratto che questo percorre in
territorio di diano d’Alba e poi nel successivo che fa da
confine tra il comune di Serralunga ed i comuni di Montelupo e
Sinio. Prosegue lungo quest’ultimo confine e poi quello di
Serralunga con Roddino, fino ad incontrare a quota 297 in
prossimità di Cascina Pian Romaldo, il confine tra Serralunga e
Monforte. Segue dall’origine il rio Pian Romaldo in direzione
del Bricco del Rosso (quota 498), sotto il quale raggiunge la
provinciale Roddino – Monforte che segue fino all’abitato di
Monforte. al centro abitato di Monforte scende al rio Cornaretta
e prosegue lungo il primo tratto del rio di Monchiero fino a
raggiungere (per Case Manzoni, Cascina Rocca Nera e Cascina
Vigliani) il confine comunale tra Monforte e Monchiero con il
quale si identifica fino ad incontrare il rio Rataldo ed il
confine tra i comuni di Novello, Monchiero e Monforte. Scende
lungo il rio Rataldo e, raggiunta la confluenza con il rio dei
Mosca, risale quest’ultimo fino al centro abitato di Novello. Da
Novello, la linea di delimitazione prosegue per la vicinale dei
Corini, sale ai Tarditi ed ai Saccati (quota 339) e segue oltre
ai Saccati, un primo tratto del confine comunale tra Novello e
Narzole, indi continua sul confine tra Barolo e Narzole fino ad
incontrare il confine tra Barolo e La Morra in prossimità di
quota 480. Da questo punto segue verso occidente il confine tra
i comuni di Narzole e La Morra fino a raggiungere quello tra i
comuni di Cherasco e La Morra lungo il quale prosegue in
direzione nord e, passando per quota 386, giunge ad intersecare
in prossimità del km. 4,000, la strada provinciale Cherasco – La
Morra. Da questo punto la linea di delimitazione segue la
suddetta provinciale fino alla località San Michele (quota 302);
indi prosegue per la strada vicinale esistente fino ad
incontrare il rio San Michele che risale per breve tratto in
direzione sud – est fino alla confluenza con il rio Rovanco sul
confine comunale tra Cherasco e La Morra. Segue detto confine,
che, passando per quota 292 (Cascina Motturone), raggiunge il
greto del fiume Tanaro; quindi piega verso nord – est e
raggiunge, in linea retta Presa. Da questo punto, la linea di
delimitazione risale la comunale detta dei Garassini che,
passando per Cascina Dabene, raggiunge la strada provinciale per
Pollenzo. Percorre detta provinciale in direzione di Cascina
Roggeri fino ad incontrare il confine tra i comuni di La Morra e
Verduno e il bivio per Cogni. Prosegue quindi in direzione sud,
lungo il confine tra La Morra e Verduno fino all’abitato di
Cogni ove, raggiunta la provinciale, segue quest’ultima sino
all’abitato di Verduno, punto di partenza della delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOCG “Barolo” devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni
siano preminentemente argilloso- calcarei.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti
a non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del
vino derivato.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare
l’incisione anulare.
La produzione massima ad ettaro in coltura specializzata non
deve essere superiore a: 8,00 tonnellate/ettaro.
A tale limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere
riportata, attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la
produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al
70% al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo
il periodo di invecchiamento obbligatorio.
Art 5
Nell’ambito della resa massima prevista nel
precedente art 4 i competenti organi regionali, sentito il
parere delle organizzazioni professionali e degli Enti ed
Istituti interessati, fissano annualmente entro il 20 Settembre,
in via indicativa, la produzione media unitaria delle uve e la
data di inizio della vendemmia.
I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella indicata, dovranno tempestivamente, e
comunque entro almeno 5 giorni prima della data di inizio della
propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima
della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli Organi
della regione Piemonte competenti per territorio, per gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
La resa media indicativa va fissata tenendo conto dell’andamento
stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione
(sistemi di impianto, di coltura, ecc.) al fine di assicurare la
rispondenza della denuncia delle uve alla effettiva produzione
dei vigneti.
Art 6
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata
dall’art 3.
Il ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può
altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e
di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende
che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di
asti, Alessandria e Cuneo inclusi nell’art 4 del disciplinare
annesso al D.P.R. 23/Aprile/1966, dimostrino che già
effettuavano tali operazioni, previa attestazione della
competente C.C.I.A.A.
Art 7
Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a
preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino a
DOCG “Barolo” un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
12,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
La conservazione e l’invecchiamento del vino devono essere
effettuate secondo i metodi tradizionali.
Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
di almeno:
tre anni di cui almeno due in botti di rovere o di castagno a
decorrere dal 1° Gennaio successivo all’annata di produzione
delle uve
E’ consentita l’aggiunta, a scopo migliorativo, di vino a
DOCG “Barolo” più giovane a vino a DOCG “Barolo”
più vecchio o viceversa nella misura massima del 15%.
In etichetta, dovrà figurare il millesimo relativo al vino
che concorre in misura preponderante.
Il vino a DOCG “Barolo” ultimato il periodo di
invecchiamento obbligatorio, dovrà essere sottoposto alla prova
di degustazione prevista dal punto 4 dell’art 5 del D.P.R. n.
930 del 12/Luglio/1993.
Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una
apposita commissione, di norma presso l’Istituto Tecnico agrario
statale specializzato per la viticoltura ed enologia di Alba,
dove ha sede la commissione stessa, secondo le norme all’uopo
impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini.
Art 8
Il vino a DOCG “Barolo”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso granata con riflessi
arancione;
profumo: caratteristico, etereo,
gradevole, intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto,
austero ma vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,00
g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con
proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e
l’estratto secco netto.
Art 9
Il vino a DOCG “Barolo” sottoposto ad un
periodo di invecchiamento non inferiore a:
cinque anni
può portare in etichetta la specificazione aggiuntiva
“riserva”.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a DOCG
“Barolo” per la commercializzazione devono essere di forma
“albeisa” o corrispondenti ad antico uso o tradizione, di
capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non
inferiore a 0,35 litri, di vetro scuro e chiuse con tappo di
sughero raso bocca.
E’ vietato il confezionamento e la presentazione artificiosa
delle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o
che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
Art 10
La DOCG Barolo chinato” è consentita per i
vini aromatizzati preparati utilizzando come base il vino a DOCG
“Barolo” senza aggiunta di mosti o vini non aventi
diritto a tale denominazione e con un’aromatizzazione tale da
consentire, secondo le norme di legge vigenti, il riferimento
nella denominazione alla “china”.
Art 11
E’ vietato usare assieme alla DOCG “Barolo”
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste
dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché delle
sottospecificazioni geografiche (bricco, costa, vigna e altri
similari di uso locale) costituite da aree, località e
mappali inclusi nella zona delimitata nel precedente articolo 3
e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino,
così qualificato, è stato ottenuto.
I conduttori interessati che vogliono usufruire in proprio o
concedere l’uso di indicazioni geografiche agli acquirenti
dell’uva o del vino di quella provenienza, dovranno farne
apposita, specifica istanza sulla denuncia annuale delle uve,
indicandone separatamente l’origine. La stessa indicazione dovrà
essere apposta anche nella documentazione prevista per legge.
La C.C.I.A.A. di Cuneo dovrà istituire nell’ambito dell’Albo del
vigneti del vino a DOCG “Barolo”, un catasto particolare
dei vigneti indicati con sottospecificazioni geografiche e dovrà
annualmente rilasciare le ricevute delle uve contenenti le
relative indicazioni geografiche.
Art 12
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOCG
“Barolo” deve sempre figurare l’indicazione veritiera e
documentata dell’annata di produzione delle uve.
La DOCG “Barolo” deve essere sempre messa in evidenza
comunque deve figurare con caratteri di altezza e di larghezza
non inferiori a 2/5 di quelli massimi di ogni altra indicazione
che compaia sull’etichetta principale della bottiglia.
Art 13
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOCG “Barolo” vino che
non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28
del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1993.
ELENCO GRANDI VIGNE
( Atlante delle vigne di Langa – Slow Food)
Barolo:
Bricco Viole Brunate Cannubi Castellero
Cerequio Fossati Le Coste Liste
Monghisolfo o Cannubi Boschis Monrobiolo o Bussia di Barolo
Muscatel o Cannubi Muscatel Paiagallo Preda
San Lorenzo o Cannubi San Lorenzo San Sebastiano Sarmassa
Valletta o Cannubi Valletta Via Nuova Vignane Zuncai
Castiglione Falletto:
ricco Boschis Codana Fiasco Lipulot Meriondino Monprivato
Montanello Parussi Pernanno Pira Rivera Rocche di Castiglione
Scarrone Serra o Bricco Rocche Vignolo Villero
Diano d’Alba:
Sorano
Grinzane Cavour:
Castello
La Morra:
Arborina o Arburine Bricco Chiesa Bricco Rocca Bricco San Biagio
Brunate o Brinate Capalotti o Cappallotti Ca’ Nere Cerequio
Conca dell’Annunziata Fossati Gancia e Luciani Gattera o
Monfalletto e Turnà lunga Giachini o Giacchini La Serra Manzoni
Rive Rocche dell’Annunziata Roggeri Roncaglie
Monforte d’Alba:
Arnulfo Bricco Cicala Bussia Soprana Bussia Sottana Cerretta di
Perno Colonnello Dardi Gabutti della Bussia Gavarini Ginestra o
Ginestre Gramolere Grassi La Villa Le Coste Mosconi Munie
Pianpolvere o Pian della Polvere Pilone Pressenda Pugnane Ravera
Romirasco Santo Stefano di Perno Visette
Novello:
Ravera
Serralunga d’Alba:
Arione Badarina Baudana Bosco Areto o Boscareto Briccolina
Broglio Carpegna Cerretta Collaretto Colombaio Costabella o San
Rocco Cucco e Posteirone Lazzariasco o Lazzariasso Marenga
Margaria e Le Turne Ornato Parafada e delizia Pra di Po’ o Prapò
Rivette San Bernardo Santa Caterina Serra Sorano Vigna Rionda
Voghera e Brea
Verduno:
Breri Massara Monvigliero Pisapolla Riva San Lorenzo
Cherasco e Roddi
non hanno vigne da segnalare.