La denominazione di origine
controllata e garantita “Brunello di Montalcino”
è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Art 2
Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita “Brunello di Montalcino” deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti
nell’ambito aziendale esclusivamente dal vitigno:
Sangiovese (localmente denominato Brunello).
Art 3
le uve destinate alla produzione del
vino a denominazione di origine controllata e garantita
“Brunello di Montalcino” devono essere prodotte
all’interno del territorio amministrativo del comune di:
Montalcino in provincia di Siena.
Sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’albo dei vigneti, previsto dall’art. 4 della legge
10/02/1992, n. 164, unicamente i vigneti rispondenti
alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 4,
comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche qualitative, previste dal
presente disciplinare di produzione.
I vigneti iscritti all’albo del vino a DOCG “Brunello
di Montalcino” sono utilizzabili anche per produrre
vino a DOC “Rosso di Montalcino”, alle condizioni
stabilite dal relativo disciplinare di produzione.
E’ consentito l’uso di indicazioni toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento alle “vigne”,
dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione
che:
vengano indicate all’atto della denuncia all’albo dei
vigneti in modo che possano essere evidenziate
separatamente;
siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e
che le uve siano vinificate separatamente e le uve e i
relativi vini siano presi in carico separatamente nei
registri obbligatori di cantina.
I vigneti di nuovo impianto ed i reimpianti possono
essere iscritti all’albo dei vigneti “Brunello di
Montalcino” a partire dal terzo anno successivo alla
data di impianto, così come accertato con il verbale
dell’organo regionale competente.
La resa massima di uva per ettaro consentita non potrà
superare la percentuale del 30% al terzo anno
d’impianto, e del 70% al quarto anno d’impianto,
rispetto al massimale di cui all’art. 4.
Art 4 Le condizioni di coltura
dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG
“Brunello di Montalcino” devono essere atte a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità previste dal presente
disciplinare di produzione.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti
devono rispondere ai seguenti requisiti:
terreni:
geologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo
che va dal cretaceo al pliocene; comunque idonei a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche qualitative;
giacitura collinare;
altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m.;
esposizione: adatta
ad assicurare una idonea maturazione delle
uve: densità di
impianto: quelle generalmente usate in funzione delle
caratteristiche peculiari dell’uva e del vino; per i
nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà
essere di 3.000 ceppi/ettaro;
forme di allevamento e sistemi di potatura:
quelli generalmente usati e/o comunque atti a non
modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del
vino;
è vietata ogni pratica di forzatura.
La quantità massima di uva ammessa
per la produzione del vino a d.o.c.g. “Brunello di
Montalcino” non deve essere superiore a:
8,00 tonn./ettaro in vigneto specializzato pari a 54,40
ettolitri di vino.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la
produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed
alla produzione per ceppo, che non dovrà essere
superiore, in media, a kg. 2,700.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e
da destinare alla produzione del vino a DOCG
“Brunello di Montalcino” devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando
i limiti della resa uva/vino di cui all’art. 5 per i
quantitativi predetti.
Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se
necessario, a preventiva cernita. Devono assicurare al
vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di: 12,00% vol.
Qualora venga rivendicato il toponimo “vigna”
le uve devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di: 12,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione del vino a DOCG “Brunello di
Montalcino” sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 68%.
Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita. Oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
Nel caso di rivendicazione di una “vigna” non può
essere effettuato nessun tipo di arricchimento.
Il vino a DOCG “Brunello di
Montalcino” deve essere sottoposto ad un periodo di
affinamento di almeno Due anni in contenitori di
rovere di qualsiasi dimensione.
Il vino a DOCG “Brunello di Montalcino” non
può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio
dell’anno successivo al termine di cinque anni calcolati
considerando l’annata della vendemmia.
Il vino a DOCG “Brunello di Montalcino” può
portare come qualificazione la dizione “riserva”
se immesso al consumo successivamente al 1° gennaio
successivo al termine di sei anni calcolati considerando
l’annata della vendemmia.
Fermi restando i minimi di due anni in contenitori
di rovere e di sei mesi in bottiglia.
Le date dell’inizio e della fine del periodo di
affinamento in contenitori di rovere, devono essere
documentate con relative annotazioni sui registri di
cantina.
Il prodotto in affinamento in contenitori di rovere può
essere trasferito in altri recipienti durante il periodo
di affinamento. Detti trasferimenti dovranno comunque
essere documentati sui registri di cantina, in modo che
dagli stessi risulti evidente l’effettuazione dei due
anni di affinamento in contenitori di rovere.
Fermo restando l’affinamento in contenitori di rovere si
potrà tenere il 6% di vino dell’annata in
affinamento, in contenitori diversi da usarsi
esclusivamente per le colmature.
Il vino a d.o.c.g. “Brunello di Montalcino”,
prima dell’immissione al consumo, deve essere sottoposto
ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno:
“Brunello di Montalcino” quattro mesi
“Brunello di Montalcino riserva” sei mesi
Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere
documentato con relative annotazioni sul registro di
cantina.
Il vino a DOCG “Brunello di Montalcino” può
essere designato per scelta di cantina, nel rispetto del
relativo disciplinare di produzione, con la DOC
“rosso di Montalcino”, ferma restando comunque la
resa ad ettaro prevista per il vino a DOCG “Brunello
di Montalcino”
Le operazioni di vinificazione, conservazione,
affinamento in legno, affinamento in bottiglia e
imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di
produzione definita all’art. 3.
Art 6
Il vino a DOCG “Brunello di Montalcino”
all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle
caratteristiche di seguito esposte:
colore: rosso rubino intenso tendente al granata;
profumo: caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico, robusto,
armonico
persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;
Le partite qualificate con la dizione “riserva”
devono essere separate sui registri obbligatori di
cantina entro il 31 dicembre del quinto anno, calcolato
considerando l’annata della vendemmia.
Art 7
Il vino a DOCG “Brunello di Montalcino” deve
essere immesso al consumo in bottiglie di una delle
seguenti capacità: 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000,
5,000 litri.
Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro
scuro e chiuse con tappo di sughero raso bocca.
Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle
bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque
non consone al prestigio del vino.
Sulle bottiglie contenenti il vino a DOCG “Brunello
di Montalcino” deve sempre figurare l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve.
E’ vietato usare, insieme alla DOCG “Brunello di
Montalcino”, qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quelle previste dal presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, vecchio e similari.
E’ consentito, in sede di designazione, l’uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e tali da non trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività
agricola dell’imbottigliatore, quali: viticoltore,
fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini
similari, sono consentite in osservanza alle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Art 8
Ai fini dell’utilizzazione della DOCG “Brunello
di Montalcino” il vino deve essere sottoposto alle
analisi chimico – fisiche ed organolettiche previste
dall’art. 13 della legge 10/02/1992, n. 164.
L’imbottigliamento delle partite giudicate idonee deve
avvenire nei termini previsti dalle norme in materia.
Qualora venga rivendicata una “vigna”, la partita
relativa deve essere presentata separatamente per
l’esame chimico – fisico ed organolettico di cui alla
normativa vigente.
Qualora venga usata la qualificazione “riserva”,
la partita relativa deve essere presentata separatamente
per l’esame chimico – fisico ed organolettico di cui
alla normativa vigente.