FRANCIACORTA
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disciplinare di produzione del Franciacorta Docg

 
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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
FRANCIACORTA
D.O.C.G.

FRANCIACORTA
D. D. 25/GIUGNO/2008
D.O.C.G.

Art 1
 
La denominazione di origine controllata e garantita “Franciacorta” è riservata al vino “spumante” ottenuto esclusivamente con la fermentazione in bottiglia, che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Franciacorta”
“Franciacorta Saten”
“Franciacorta Rosé”
“Franciacorta millesimato”
“Franciacorta riserva”

Art 2
 
Il vino a DOCG “Franciacorta” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Chardonnay e/o Pinot nero
possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 50% le uve del vitigno Pinot bianco.
Per la produzione del vino spumante a DOCG “Franciacorta Rosé (rosato)” la percentuale delle uve di Pinot nero, vinificate in rosato, deve essere superiore al 25% del totale.
Per la produzione del vino spumante a DOCG “Franciacorta Saten” non è consentito l’impiego delle uve di Pinot nero.

Art 3
 
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini spumanti a d.o.c.g. “Franciacorta” comprende per intero i territori dei seguenti comuni:
Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Ponticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo, Cellatica, Gussago,
Nonché la parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Cologne, Coccaglio, Rovato, Cazzano san Martino
che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia
Tutti in provincia di Brescia.

Tale zona è così delimitata:
Dalla riva del Lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo, che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro.
Segue il confine comunale di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l’intersezione con il comune di Cologne che segue, ancora verso sud, fino ad incontrare la strada statale Bergamo – Brescia, che segue fino all’intersezione con il confine del comune di Ospitaletto.
Segue il confine di questo comune a nord, fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnano.
Segue, sempre verso nord, il confine del comune di Castegnano fino ad incontrare la strada statale n. 11 che segue, verso est, passando la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino alla località Scuole.
Da qui prende la strada a nord che va verso La Badia fino a quota 133.
Da qui segue la strada che individua ad est, la collina di sant’Anna, in direzione nord – est, passando per le quote 136,900, 138,800, 140,200, 150, 160, 157,900, fino ad incontrare la strada Brescia – Cellatica, che segue in direzione di Cellatica.
Da quota 139,900, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago, comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al Lago di Iseo.
Segue la riva del Lago d’Iseo fino a Paratico.
Dalla zona di produzione come sopra descritta, è escluso il seguente territorio, perché non vocato e non avente le caratteristiche e i requisiti previsti al successivo art. 4, commi 3 e 4.
Partendo dal confine della provincia di Brescia, ad ovest, in prossimità dell’autostrada A 4 e del Fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull’Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria, con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all’abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,800.
Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino alla quota 191 con l’esclusione del Colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,900, 188, 195,200, intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla chiesa di San Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa, imbocca la carrareccia fino a Casa Segaboli, poi passa per quota 192,300, 189,500, 187,500, 198 e prosegue per il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell’abitato di Iseo, la strada statale n. 510, che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano.
Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del Lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si è partiti.

Art 4
le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante a DOCG “Franciacorta” devono essere, nel rispetto della tradizione della zona e dei vigneti esistenti, unicamente atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 15 della Legge 10/02/1992, n. 164, unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni a giacitura pedecollinare e collinari, prevalentemente sciolti, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

Sono da escludere tutte le zone e le aree situate ad un’altitudine superiore a 500 metri s.l.m. perché non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla DOCG “Franciacorta”

Sono da escludere, inoltre, tutte le zone e le aree comprese nei fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d’acqua, in zone fortemente ombreggiate e di bassa pianura.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità delle piante nei vigneti a coltivazione specializzata, non può essere inferiore a:
4.500 ceppi/ettaro

Calcolate sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2,50 m., ad eccezione delle zone terrazzate e, o ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere inferiore a:
2.500 ceppi/ettaro

Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento consentite sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con potatura adatta al sistema di allevamento, su un solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone speronato).

Sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ ammessa l’irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino e non più di due volte per campagna.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante a DOCG “Franciacorta” non deve essere superiore a:
Franciacorta 10,00 t/Ha.
Franciacorta Saten 10,00 t/Ha.
Franciacorta Rosé 10,00 t/Ha.
Franciacorta millesimato 10,00 t/Ha.
Franciacorta riserva 10,00 t/Ha.

La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse fino al centro di pressatura devono essere eseguiti in modo da non compromettere l’integrità degli acini, in particolare è ammessa esclusivamente la raccolta a mano delle uve che possono essere riposte in cassette o cassoni di raccolta di diversa capacità, ma comunque non superiore a 200 kg. E con il vincolo dell’altezza della massa che non deve superare i 40 cm.

La quantità di uva rivendicabile, per i primi due anni conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola successiva all’impianto del vigneto, è inferiore al massimo stabilito dal disciplinare e di seguito definita:
primo anno zero
secondo anno 4,40 t/Ha.

A detti limiti di resa in uva ad ettaro dovranno essere rispettati, fermo restando la possibilità di un supero di produzione del 20% che potrà essere impiegato per la produzione dei vini ad IGT “Sebino” se ne ha il diritto.

Per i vigneti a coltura promiscua la resa deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base della DOCG “Franciacorta” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Franciacorta 9,50% vol.;
Franciacorta Saten 9,50% vol.;
Franciacorta Rosé 9,50% vol.;
Franciacorta millesimato 10,00% vol.;
Franciacorta riserva 10,00% vol.

La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell’anno si sono verificate, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro diverso da quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Brescia.

In annate particolarmente favorevoli, nel caso in cui venga consentita una resa uva superiore alle 10,00 t/Ha. ma non oltre le 12,00 t/Ha., tutta la produzione di uva ha diritto alla DOCG “Franciacorta” e non è consentito ulteriore supero. Il vino base ottenuto dalla quantità di uva eccedente le 10,00 t/Ha. è regolamentato secondo il successivo articolo 5.

Le uve dei vigneti iscritti all’albo della DOCG “Franciacorta” potranno essere rivendicate, con scelta vendemmiale totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte

separatamente nell’albo dei vigneti anche per il vino a DOC “Curtefranca bianco”, ma non viceversa.

E’ inoltre consentito effettuare la scelta di cantina, da eseguirsi comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima dell’aggiunta dello sciroppo di tiraggio, con la quale ogni partita di vino base della DOCG “Franciacorta” può passare a vino tranquillo a DOC “Curtefranca bianco” o IGT “Sebino” ma non viceversa.

Art 5
 
Le operazioni di vinificazione, elaborazione, imbottigliamento (tiraggio) e fermentazione in bottiglia del vino spumante a DOCG “Franciacorta”devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione le suddette operazioni sono consentite anche nell’ambito del territorio della frazione di San Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato.

E’ consentito anche l’utilizzo di contenitori in legno di rovere per le operazioni di vinificazione e di affinamento.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Sono consentite le correzioni e l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’articolo 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

Per il vino spumante a DOCG “Franciacorta” la resa massima dell’uva in vino finito prima delle operazioni di presa di spuma non deve essere superiore al 65%.

In vinificazione è consentita l’eventuale maggiore resa dell’uva in vino base, purché fino ad un massimo del 6% che corrisponde, per una produzione massima di 10,00 t/Ha. , a 390 litri di vino base, che non hanno comunque diritto alla DOCG “Franciacorta” e alla DOC “Curtefranca” ma potrà essere impiegato per la produzione dei vini ad IGT “Sebino”.

Qualora la resa superi quest’ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita e potrà essere impiegato nella produzione dei vini ad IGT “Sebino”.

La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare.

In annate particolarmente favorevoli, l’uva eccedente le 10,00 t/Ha. , fino a 12,00 t/Ha., separatamente registrate (vedi articolo 4), ha diritto alla DOCG “Franciacorta” ed il vino riserva vendemmiale ottenuto è così regolamentato e utilizzato:

- All’atto della presentazione della dichiarazione vitivinicola annuale si deve dare immediata comunicazione al Consorzio di tutela riconosciuto e all’Ufficio dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità competente per territorio, del quantitativo del vino riserva vendemmiale detenuto;

- il vino riserva vendemmiale non ha diritto al millesimo;

- il vino riserva vendemmiale è bloccato sfuso e non può essere elaborato per un minimo di 12 mesi dalla presa in carico sui registri di cantina;

- la commercializzazione di tale quantitativo di vino riserva vendemmiale può avvenire anche prima di essere sbloccato, ma previo declassamento a IGT “Sebino” o in vino da tavola;

- il Consorzio di Tutela riconosciuto, preso atto dell’andamento sfavorevole della vendemmia e della produzione, a seguito delle richieste dei produttori e del parere della Regione Lombardia, può autorizzare lo sbloccaggio di una quantità del vino riserva vendemmiale al fine di raggiungere la produzione massima consentita di 6.500 litri/ettaro non ottenuta con la vendemmia;

- ogni produttore che ha raggiunto il limite massimo di 6.500 litri/ettaro, non ha diritto ad elaborare con la presa di spuma tali vini riserva vendemmiale;

- è’ consentita la commercializzazione dei vini atti a diventare DOCG “Franciacorta” riserva vendemmiale all’interno della zona di vinificazione di cui all’articolo 5.1, mantenendo la DOCG, trascorso il periodo minimo di bloccaggio di 12 mesi;

- pertanto i produttori, che non hanno raggiunto il limite massimo di resa di 6.500 litri/ettaro, possono acquistare tali vini riserva vendemmiale da altri produttori fino e non oltre il limite stesso di resa.

E’ consentito produrre i vini a DOCG “Franciacorta millesimati” e “riserva” purché ottenuti con almeno l’85% del vino dell’annata di riferimento.

In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela, può vietare l’uso del millesimo.

Per la tipologia “Franciacorta Saten” è fatto obbligo di utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all’atto della presa di spuma.

I vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento) iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti fino alla sboccatura, così indicato:
Franciacorta 18 mesi;
Franciacorta Saten 24 mesi;
Franciacorta Rosé 24 mesi;
Franciacorta millesimato 30 mesi;
Franciacorta riserva 60 mesi.

Le operazioni di tiraggio possono iniziare dal
1° Febbraio successivo alla vendemmia
vendemmia dalla quale è stato ricavato il vino base più giovane.

L’elaborazione del “Franciacorta Rosé” può essere ottenuta con la miscela di vini di colore differente.

Le bottiglie ancora in fase di elaborazione, cioè prima della sboccatura, purché con tappo di metallo recante il logo di cui al seguente articolo 7.2 e munite dell’idoneo documento di accompagnamento e del relativo certificato di analisi chimico fisico possono essere commercializzate fra elaboratori di DOCG “Franciacorta” all’interno della zona di vinificazione di cui al presente articolo 5.1.

La commercializzazione delle bottiglie in elaborazione non può avvenire prima di 9 mesi dal tiraggio.

Per i vini a DOCG “Franciacorta” l’immissione al consumo è consentita soltanto dopo un periodo di affinamento sui lieviti come previsto precedentemente e comunque non prima del seguente periodo dalla data di inizio della vendemmia, stabilita con decreto della Regione Lombardia, della partita di uve più recente:
Franciacorta 25 mesi;
Franciacorta Saten 31 mesi;
Franciacorta Rosé 31 mesi;
Franciacorta millesimato 37 mesi;
Franciacorta riserva 67 mesi.

Art 6
I vini spumanti a DOCG “Franciacorta” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche in relazione alle diverse tipologie:

“Franciacorta”
spuma: perlate fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
profumo: bouquet ricco, proprio della fermentazione in bottiglia, fine gentile, ampio e composito;
sapore:
secco, sapido, fresco, fine ed armonico;
prodotto nei tipi: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, dry, sec e demi-sec;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.;

“Franciacorta Rosé”
spuma: perlate fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, fine, gentile, ampio e composito, con sentori tipici del Pinot nero;
sapore: secco, sapido, fresco, fine ed armonico;
prodotto nei tipi: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, dry, sec e demi-sec;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;

“Franciacorta Saten”:
spuma: persistente, fine e cremosa;
colore: giallo paglierino intenso;
profumo: fine, gentile, con bouquet proprio della rifermentazione in bottiglia;
sapore: secco, cremoso, fine ed armonico;
prodotto nei tipi: brut;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 14,50 gr/l.;
pressione massima:
5,00 atm.

“Franciacorta millesimato”:
spuma: fine, intensa;
colore: da giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini, fino al giallo dorato;
sapore: secco, fine, gentile, ampio e complesso con bouquet proprio della rifermentazione in bottiglia;
prodotto nei tipi: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;

“Franciacorta riserva”:
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso, fino al giallo dorato con eventuali riflessi ramati;
profumo: bouquet complesso ed evoluto proprio di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: secco, sapido ed armonico;
prodotto nei tipi: dosaggio zero, extra brut, brut;

zuccheri residui nel rispetto dei limiti stabiliti dal reg. 479/2008 e 753/2002.

E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti relativi all’acidità totale e all’estratto secco netto.

Art 7
Tutte le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore obbligatorie devono figurare in etichetta in caratteri di stampa di altezza e di dimensioni non superiori a quelli usati per la denominazione di origine controllata e garantita.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a DOCG “Franciacorta” è consentito l’uso della menzione “riserva”. Il termine riserva è ammesso per i vini a DOCG “Franciacorta millesimati” che abbiano raggiunto un periodo di affinamento sui lieviti minimo di 60 mesi.

Il termine riserva deve essere accompagnato dall’annata di produzione delle uve. L’uso della menzione DOCG, anche scritta per esteso è da considerarsi facoltativo ai sensi dell’articolo 30 del reg. 753/2002.

E’ consentito, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, nonché marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il vino a DOCG “Franciacorta millesimato” deve riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve.

Alla DOCG “Franciacorta” è riservato on via esclusiva l’utilizzo di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e colore, registrato in data 22/Novembre/1991, di proprietà e diritto collettivo di tutti gli elaboratori iscritti nell’albo degli imbottigliatori dei vini a DOCG “Franciacorta” e consistente in una lettera “F” (effe maiuscola), con parte superiore merlata.

Per i vini a DOCG “Franciacorta Rosé”non è ammesso nessun’altra designazione e riferimento di colore.

In etichetta, per identificare tutti i vini a DOCG “Franciacorta” è vietato specificare il metodo di elaborazione, metodo classico, metodo tradizionale, metodo della rifermentazione in bottiglia, utilizzare i termini: vino spumante e la sigla VSQPRD (dal 2009 DOP).

E’ vietato, l’uso di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

Alla DOCG “Franciacorta” è altresì vietato l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, vigne, frazioni, località ed arre comprese nella zona di cui all’art. 3 e 5, salvi restando i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici.

Ad eccezione dei vini a DOCG “Franciacorta millesimato e riserva”,è vietata l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art 8
 
I vini di cui all’articolo 1 possono essere immessi al consumo soltanto nei recipienti di volume nominale così identificati:
0,375, 0,750, 1,500, 3,000 litri.

Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 10/02/1992, n. 164, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, l’utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri: 6,000, 9,000 12,000 e 15,000

I vini a DOCG “Franciacorta” sono tappati con il tappo di sughero recante, nella parte visibile fuori dal collo della bottiglia, la scritta “Franciacorta” evidente, ancorato con la tradizionale gabbietta di metallo e placchetta metallica..

Art 9
 
In ottemperanza all’art. 13 della Legge 10/02/1992, n. 164, e ai fini dell’utilizzazione della DOCG“Franciacorta”, i vini di cui all’art. 1, secondo le norme comunitarie e nazionali, devono essere sottoposti e superare una preliminare analisi chimico – fisica ed organolettica, da effettuarsi su richiesta degli interessati.

Ai sensi del punto 3 dell’art. 23 della Legge 10/02/1992, n. 164, i vini a DOCG “Franciacorta” all’atto dell’immissione al consumo nei recipienti e secondo le modalità previste al precedente art. 8, deve essere munito, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno recante una serie e un numero di identificazione, anche unificato con il contrassegno IVA. Lo stesso contrassegno deve essere applicato in modo tale da non essere riutilizzabile.

 

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