La
denominazione di origine controllata e garantita
“Franciacorta” è riservata al vino “spumante”
ottenuto esclusivamente con la fermentazione in bottiglia, che
risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Franciacorta”
“Franciacorta Saten”
“Franciacorta Rosé”
“Franciacorta millesimato”
“Franciacorta riserva”
Art 2
Il vino a DOCG “Franciacorta” deve
essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Chardonnay e/o Pinot nero
possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 50%
le uve del vitigno Pinot bianco.
Per la produzione del vino spumante a DOCG “Franciacorta
Rosé (rosato)” la percentuale delle uve di Pinot nero,
vinificate in rosato, deve essere superiore al 25%
del totale.
Per la produzione del vino spumante a DOCG “Franciacorta
Saten” non è consentito l’impiego delle uve di Pinot
nero.
Art 3
La zona di produzione delle uve destinate alla
produzione dei vini spumanti a d.o.c.g. “Franciacorta”
comprende per intero i territori dei seguenti comuni:
Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome,
Ponticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta,
Passirano, Provaglio d’Iseo, Cellatica, Gussago,
Nonché la parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Cologne, Coccaglio, Rovato, Cazzano san Martino che si trova
a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del
territorio del comune di Brescia
Tutti in provincia di Brescia.
Tale zona è così delimitata:
Dalla riva del Lago di Iseo segue il confine
del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune
di Capriolo, che segue fino ad incontrare il confine del comune
di Adro.
Segue il confine comunale di Adro verso sud
fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue,
sempre verso sud, oltrepassando l’intersezione con il comune di
Cologne che segue, ancora verso sud, fino ad incontrare la
strada statale Bergamo – Brescia, che segue fino
all’intersezione con il confine del comune di Ospitaletto.
Segue il confine di questo comune a nord,
fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnano.
Segue, sempre verso nord, il confine del
comune di Castegnano fino ad incontrare la strada statale n. 11
che segue, verso est, passando la località Mandolossa e prosegue
sulla stessa strada statale fino alla località Scuole.
Da qui prende la strada a nord che va verso
La Badia fino a quota 133.
Da qui segue la strada che individua ad est,
la collina di sant’Anna, in direzione nord – est, passando per
le quote 136,900, 138,800, 140,200, 150, 160, 157,900, fino ad
incontrare la strada Brescia – Cellatica, che segue in direzione
di Cellatica.
Da quota 139,900, la delimitazione si
identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con
quello di Gussago, comprendendo tutto il territorio dei suddetti
due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e
poi quello di Polaveno fino al Lago di Iseo.
Segue la riva del Lago d’Iseo fino a Paratico.
Dalla zona di produzione come sopra
descritta, è escluso il seguente territorio, perché non vocato e
non avente le caratteristiche e i requisiti previsti al
successivo art. 4, commi 3 e 4.
Partendo dal confine della provincia di
Brescia, ad ovest, in prossimità dell’autostrada A 4 e del Fiume
Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull’Oglio e
Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino ad
intersecare la linea ferroviaria, con cui si identifica verso
nord fino alla stazione di Paratico, poi con la strada statale
n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all’abitato di Clusane,
in corrispondenza di quota 193,800.
Non includendo tutto il territorio di Villa
Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada
provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada
provinciale n. 12 fino alla quota 191 con l’esclusione del Colle
di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,900, 188,
195,200, intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud
fino alla chiesa di San Pietro in Lamosa e in corrispondenza di
questa, imbocca la carrareccia fino a Casa Segaboli, poi passa
per quota 192,300, 189,500, 187,500, 198 e prosegue per il
Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide
con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima
dell’abitato di Iseo, la strada statale n. 510, che ne segue il
percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano.
Si identifica con esso, verso nord, fino al
lago, quindi segue la riva del Lago di Iseo fino a Paratico dove
incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di
Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del
comune di Capriolo da dove si è partiti.
Art 4
le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino spumante a DOCG
“Franciacorta” devono essere, nel rispetto della tradizione
della zona e dei vigneti esistenti, unicamente atte a conferire
alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono da considerarsi idonei ai fini
dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 15 della Legge
10/02/1992, n. 164, unicamente i vigneti bene esposti ed
impiantati su terreni a giacitura pedecollinare e collinari,
prevalentemente sciolti, spesso ferrettizzati, ciottolosi e
ghiaiosi.
Sono da escludere tutte le zone e le aree
situate ad un’altitudine superiore a 500 metri s.l.m. perché non
idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla DOCG
“Franciacorta”
Sono da escludere, inoltre, tutte le zone e
le aree comprese nei fondovalle, in zone umide perché adiacenti
a fiumi, torrenti e ristagni d’acqua, in zone fortemente
ombreggiate e di bassa pianura.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la
densità delle piante nei vigneti a coltivazione specializzata,
non può essere inferiore a:
4.500 ceppi/ettaro
Calcolate sul sesto di impianto con distanza
massima tra le file di 2,50 m., ad eccezione delle zone
terrazzate e, o ad elevata pendenza la cui densità non potrà
essere inferiore a:
2.500 ceppi/ettaro
Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme
di allevamento consentite sono: a spalliera singola con sviluppo
ascendente con potatura adatta al sistema di allevamento, su un
solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone
speronato).
Sono consentite forme di allevamento diverse
nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la gestione
dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle
caratteristiche delle uve.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso, a
condizione che sia effettuata in modo da non alterare la
tipicità del vino e non più di due volte per campagna.
La produzione massima di uva per ettaro in
coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione del
vino spumante a DOCG “Franciacorta” non deve essere
superiore a:
Franciacorta 10,00 t/Ha.
Franciacorta Saten 10,00 t/Ha.
Franciacorta Rosé 10,00 t/Ha.
Franciacorta millesimato 10,00 t/Ha.
Franciacorta riserva 10,00 t/Ha.
La raccolta delle uve e il trasporto delle
stesse fino al centro di pressatura devono essere eseguiti in
modo da non compromettere l’integrità degli acini, in
particolare è ammessa esclusivamente la raccolta a mano delle
uve che possono essere riposte in cassette o cassoni di raccolta
di diversa capacità, ma comunque non superiore a 200 kg.
E con il vincolo dell’altezza della massa che non deve superare
i 40 cm.
La quantità di uva rivendicabile, per i primi
due anni conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola
successiva all’impianto del vigneto, è inferiore al massimo
stabilito dal disciplinare e di seguito definita:
primo anno zero
secondo anno 4,40 t/Ha.
A detti limiti di resa in uva ad ettaro dovranno essere
rispettati, fermo restando la possibilità di un supero di
produzione del 20% che potrà essere impiegato per la
produzione dei vini ad IGT “Sebino” se ne ha il diritto.
Per i vigneti a coltura promiscua la resa
deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie
coperta dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino base della DOCG “Franciacorta” un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Franciacorta 9,50% vol.;
Franciacorta Saten 9,50% vol.;
Franciacorta Rosé 9,50% vol.;
Franciacorta millesimato 10,00% vol.;
Franciacorta riserva 10,00% vol.
La regione Lombardia annualmente, prima della
vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate e tenuto conto delle condizioni ambientali
e di coltura che nell’anno si sono verificate, può stabilire un
limite massimo di uva per ettaro diverso da quello fissato nel
presente disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e
alla C.C.I.A.A. di Brescia.
In annate particolarmente favorevoli, nel
caso in cui venga consentita una resa uva superiore alle
10,00 t/Ha. ma non oltre le 12,00 t/Ha., tutta la
produzione di uva ha diritto alla DOCG “Franciacorta” e
non è consentito ulteriore supero. Il vino base ottenuto dalla
quantità di uva eccedente le 10,00 t/Ha. è regolamentato
secondo il successivo articolo 5.
Le uve dei vigneti iscritti all’albo della
DOCG “Franciacorta” potranno essere rivendicate, con
scelta vendemmiale totalmente o parzialmente in riferimento alle
superfici vitate iscritte
separatamente nell’albo dei vigneti anche per
il vino a DOC “Curtefranca bianco”, ma non viceversa.
E’ inoltre consentito effettuare la scelta di
cantina, da eseguirsi comunque prima delle fasi di elaborazione
e in particolare prima dell’aggiunta dello sciroppo di tiraggio,
con la quale ogni partita di vino base della DOCG
“Franciacorta” può passare a vino tranquillo a DOC
“Curtefranca bianco” o IGT “Sebino” ma non viceversa.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, elaborazione,
imbottigliamento (tiraggio) e fermentazione in bottiglia del
vino spumante a DOCG “Franciacorta”devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione le suddette operazioni sono
consentite anche nell’ambito del territorio della frazione di
San Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio e negli interi
territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel
perimetro delimitato.
E’ consentito anche l’utilizzo di contenitori
in legno di rovere per le operazioni di vinificazione e di
affinamento.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona,
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Sono consentite le correzioni e
l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’articolo 1, nei
limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
Per il vino spumante a DOCG “Franciacorta”
la resa massima dell’uva in vino finito prima delle
operazioni di presa di spuma non deve essere superiore al
65%.
In vinificazione è consentita l’eventuale
maggiore resa dell’uva in vino base, purché fino ad un massimo
del 6% che corrisponde, per una produzione massima di
10,00 t/Ha. , a 390 litri di vino base, che non hanno
comunque diritto alla DOCG “Franciacorta” e alla DOC
“Curtefranca” ma potrà essere impiegato per la produzione
dei vini ad IGT “Sebino”.
Qualora la resa superi quest’ultimo limite
tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita e potrà essere impiegato nella
produzione dei vini ad IGT “Sebino”.
La preparazione del vino base può essere
ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel
rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare.
In annate particolarmente favorevoli, l’uva
eccedente le 10,00 t/Ha. , fino a 12,00 t/Ha.,
separatamente registrate (vedi articolo 4), ha diritto alla DOCG
“Franciacorta” ed il vino riserva vendemmiale
ottenuto è così regolamentato e utilizzato:
- All’atto della presentazione della
dichiarazione vitivinicola annuale si deve dare immediata
comunicazione al Consorzio di tutela riconosciuto e all’Ufficio
dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità
competente per territorio, del quantitativo del vino riserva
vendemmiale detenuto;
- il vino riserva vendemmiale non ha
diritto al millesimo;
- il vino riserva vendemmiale è
bloccato sfuso e non può essere elaborato per un minimo di 12
mesi dalla presa in carico sui registri di cantina;
- la commercializzazione di tale quantitativo
di vino riserva vendemmiale può avvenire anche prima di
essere sbloccato, ma previo declassamento a IGT “Sebino”
o in vino da tavola;
- il Consorzio di Tutela riconosciuto, preso
atto dell’andamento sfavorevole della vendemmia e della
produzione, a seguito delle richieste dei produttori e del
parere della Regione Lombardia, può autorizzare lo sbloccaggio
di una quantità del vino riserva vendemmiale al fine di
raggiungere la produzione massima consentita di 6.500
litri/ettaro non ottenuta con la vendemmia;
- ogni produttore che ha raggiunto il limite
massimo di 6.500 litri/ettaro, non ha diritto ad
elaborare con la presa di spuma tali vini riserva
vendemmiale;
- è’ consentita la commercializzazione dei
vini atti a diventare DOCG “Franciacorta” riserva vendemmiale
all’interno della zona di vinificazione di cui all’articolo
5.1, mantenendo la DOCG, trascorso il periodo minimo di
bloccaggio di 12 mesi;
- pertanto i produttori, che non hanno
raggiunto il limite massimo di resa di 6.500 litri/ettaro,
possono acquistare tali vini riserva vendemmiale da altri
produttori fino e non oltre il limite stesso di resa.
E’ consentito produrre i vini a DOCG
“Franciacorta millesimati” e “riserva” purché
ottenuti con almeno l’85% del vino dell’annata di
riferimento.
In particolari annate con condizioni
climatiche sfavorevoli, la Regione Lombardia, su proposta del
Consorzio di tutela, può vietare l’uso del millesimo.
Per la tipologia “Franciacorta Saten”
è fatto obbligo di utilizzare massimo 20 gr/litro di
zucchero all’atto della presa di spuma.
I vini a partire dalla data del tiraggio
(imbottigliamento) iniziano un periodo minimo obbligatorio di
affinamento sui lieviti fino alla sboccatura, così indicato:
Franciacorta 18 mesi;
Franciacorta Saten 24 mesi;
Franciacorta Rosé 24 mesi;
Franciacorta millesimato 30 mesi;
Franciacorta riserva 60 mesi.
Le operazioni di tiraggio possono iniziare
dal
1° Febbraio successivo alla vendemmia
vendemmia dalla quale è stato ricavato il vino base più
giovane.
L’elaborazione del “Franciacorta Rosé”
può essere ottenuta con la miscela di vini di colore differente.
Le bottiglie ancora in fase di elaborazione,
cioè prima della sboccatura, purché con tappo di metallo recante
il logo di cui al seguente articolo 7.2 e munite dell’idoneo
documento di accompagnamento e del relativo certificato di
analisi chimico fisico possono essere commercializzate fra
elaboratori di DOCG “Franciacorta” all’interno della zona
di vinificazione di cui al presente articolo 5.1.
La commercializzazione delle bottiglie in
elaborazione non può avvenire prima di 9 mesi dal
tiraggio.
Per i vini a DOCG “Franciacorta”
l’immissione al consumo è consentita soltanto dopo un periodo di
affinamento sui lieviti come previsto precedentemente e comunque
non prima del seguente periodo dalla data di inizio della
vendemmia, stabilita con decreto della Regione Lombardia, della
partita di uve più recente:
Franciacorta 25 mesi;
Franciacorta Saten 31 mesi;
Franciacorta Rosé 31 mesi;
Franciacorta millesimato 37 mesi;
Franciacorta riserva 67 mesi.
Art 6
I vini spumanti a DOCG
“Franciacorta” all’atto dell’immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche in relazione alle
diverse tipologie:
“Franciacorta”
spuma: perlate fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o
meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
profumo: bouquet ricco, proprio
della fermentazione in bottiglia, fine gentile, ampio e
composito;
sapore: secco, sapido, fresco, fine ed armonico;
prodotto nei tipi: dosaggio zero,
extra brut, brut, extra dry, dry, sec e demi-sec;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo:
14,00 gr/l.;
“Franciacorta Rosé”
spuma: perlate fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: bouquet proprio della
fermentazione in bottiglia, fine, gentile, ampio e composito,
con sentori tipici del Pinot nero;
sapore: secco, sapido, fresco, fine
ed armonico;
prodotto nei tipi: dosaggio zero,
extra brut, brut, extra dry, dry, sec e demi-sec;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo:
15,00 gr/l.;
“Franciacorta Saten”:
spuma: persistente, fine e cremosa;
colore: giallo paglierino intenso;
profumo: fine, gentile, con bouquet
proprio della rifermentazione in bottiglia;
sapore: secco, cremoso, fine ed
armonico;
prodotto nei tipi: brut;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 14,50 gr/l.;
pressione massima: 5,00 atm.
“Franciacorta
millesimato”:
spuma: fine, intensa;
colore: da giallo paglierino più o
meno intenso con eventuali riflessi verdolini, fino al giallo
dorato;
sapore: secco, fine, gentile, ampio
e complesso con bouquet proprio della rifermentazione in
bottiglia;
prodotto nei tipi:
dosaggio zero, extra brut, brut, extra
dry, dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00
gr/l.;
“Franciacorta riserva”:
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino più o
meno intenso, fino al giallo dorato con eventuali riflessi
ramati;
profumo: bouquet complesso ed
evoluto proprio di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: secco, sapido ed armonico;
prodotto nei tipi: dosaggio zero,
extra brut, brut;
zuccheri residui nel rispetto dei limiti
stabiliti dal reg. 479/2008 e 753/2002.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche
agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
relativi all’acidità totale e all’estratto secco netto.
Art 7
Tutte le menzioni tipologiche e le
qualificazioni di sapore obbligatorie devono figurare in
etichetta in caratteri di stampa di altezza e di dimensioni non
superiori a quelli usati per la denominazione di origine
controllata e garantita.
Sono consentite le menzioni facoltative
previste dalle norme comunitarie e nazionali.
Nella etichettatura, designazione e
presentazione dei vini a DOCG “Franciacorta” è consentito
l’uso della menzione “riserva”. Il termine riserva
è ammesso per i vini a DOCG “Franciacorta millesimati”
che abbiano raggiunto un periodo di affinamento sui lieviti
minimo di 60 mesi.
Il termine riserva deve essere
accompagnato dall’annata di produzione delle uve. L’uso della
menzione DOCG, anche scritta per esteso è da considerarsi
facoltativo ai sensi dell’articolo 30 del reg. 753/2002.
E’ consentito, l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, nonché marchi
privati, purché non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
Il vino a DOCG “Franciacorta millesimato”
deve riportare in etichetta l’annata di produzione delle
uve.
Alla DOCG “Franciacorta” è riservato
on via esclusiva l’utilizzo di un logo o marchio collettivo, di
qualunque dimensione e colore, registrato in data
22/Novembre/1991, di proprietà e diritto collettivo di tutti gli
elaboratori iscritti nell’albo degli imbottigliatori dei vini a
DOCG “Franciacorta” e consistente in una lettera “F”
(effe maiuscola), con parte superiore merlata.
Per i vini a DOCG “Franciacorta Rosé”non
è ammesso nessun’altra designazione e riferimento di colore.
In etichetta, per identificare tutti i vini a
DOCG “Franciacorta” è vietato specificare il metodo di
elaborazione, metodo classico, metodo tradizionale, metodo della
rifermentazione in bottiglia, utilizzare i termini: vino
spumante e la sigla VSQPRD (dal 2009 DOP).
E’ vietato, l’uso di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle espressamente previste nel presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
Alla DOCG “Franciacorta” è altresì
vietato l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative,
vigne, frazioni, località ed arre comprese nella zona di cui
all’art. 3 e 5, salvi restando i toponimi inclusi nei nomi delle
aziende agricole produttrici.
Ad eccezione dei vini a DOCG “Franciacorta
millesimato e riserva”,è vietata l’indicazione dell’annata
di produzione delle uve.
Art 8
I vini di cui all’articolo 1
possono essere immessi al consumo soltanto nei recipienti di
volume nominale così identificati:
0,375, 0,750, 1,500, 3,000 litri.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate
o del Consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale di
cui agli articoli 19 e 20 della Legge 10/02/1992, n. 164, può
essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero
per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, l’utilizzo di
contenitori tradizionali di capacità di litri: 6,000, 9,000
12,000 e 15,000
I vini a DOCG “Franciacorta” sono
tappati con il tappo di sughero recante, nella parte visibile
fuori dal collo della bottiglia, la scritta “Franciacorta”
evidente, ancorato con la tradizionale gabbietta di metallo
e placchetta metallica..
Art 9
In ottemperanza all’art. 13 della
Legge 10/02/1992, n. 164, e ai fini dell’utilizzazione della
DOCG“Franciacorta”, i vini di cui all’art. 1, secondo le
norme comunitarie e nazionali, devono essere sottoposti e
superare una preliminare analisi chimico – fisica ed
organolettica, da effettuarsi su richiesta degli interessati.
Ai sensi del punto 3 dell’art. 23 della Legge
10/02/1992, n. 164, i vini a DOCG “Franciacorta” all’atto
dell’immissione al consumo nei recipienti e secondo le modalità
previste al precedente art. 8, deve essere munito, a cura delle
ditte imbottigliatrici, di un contrassegno recante una serie e
un numero di identificazione, anche unificato con il
contrassegno IVA. Lo stesso contrassegno deve essere applicato
in modo tale da non essere riutilizzabile.