Articolo 1.
La denominazione di origine
controllata e garantita "Taurasi"
è riservata al vino rosso che
risponde alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino a denominazione di
origine controllata e garantita
"Taurasi" deve essere ottenuto
da uve provenienti da vigneti
costituiti dal vitigno Aglianico;
possono concorre altri vitigni a
bacca rossa non aromatici
raccomandati o autorizzati per
la provincia di Avellino, fino a
un massimo del 15%.
Articolo 3.
La zona di origine delle uve
idonee a produrre il vino Docg "Taurasi"
comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni di
Taurasi, Bonito, Castelfranci,
Castelvetere sul Calore,
Fontanarosa, Lapio, Luogosano,
Mirabella Eclano, Montefalcione,
Montemarano, Montemileto,
Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo
all'Esca, San Mango sul Calore,
Torre le Nocelle e Venticano,
tutti in provincia di Avellino.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di
coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Taurasi"
devono essere quelle
tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle
uve e al vino derivato le
specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi
idonei i vigneti collinari o
comunque di giacitura ed
esposizioni adatte, con assoluta
esclusione di quelli impiantati
su terreni di fondovalle, umidi
e non sufficientemente
soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli
generalmente usati e comunque
atti a non modificare le
peculiari caratteristiche
dell'uva e del vino.
È vietata ogni pratica di
forzatura.
La produzione massima per ettaro
di coltura specializzata non
deve essere superiore a 100 q.li
di uva.
Nel caso di vigneti in coltura
promiscua la produzione massima
di uva ammessa dovrà essere
calcolata in relazione alla
effettiva estensione di terreno
vitato.
A tali limiti, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovrà essere
riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la
produzione complessiva non
superi del 20% i limiti massimi
sopra stabiliti.
La Regione Campania con proprio
decreto, sentite le
organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto
conto delle condizioni
ambientali, climatiche, di
coltivazione e di mercato, può
stabilire un limite massimo di
produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal
presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al
ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste e al Comitato
nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei
vini.
Le uve destinate alla
vinificazione devono assicurare
al vino "Taurasi" un titolo
alcolometrico volumico minimo
naturale dell'11,5% e alla
tipologia "riserva" un titolo
alcolometrico volumico minimo
naturale del 12%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione
ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, devono essere
effettuate nell'ambito del
territorio della provincia di
Avellino.
Nella vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a
conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
La conservazione e
l'invecchiamento devono essere
effettuati secondo i metodi
tradizionali e comunque in
maniera tale da non modificare
le caratteristiche proprie del
vino.
L'arricchimento dei mosti o dei
vini aventi diritto alla
denominazione di origine
controllata e garantita "Taurasi"
deve essere effettuato
esclusivamente con mosti
concentrati provenienti dalla
zona di produzione delle uve di
cui al precedente articolo 3 o
con mosto concentrato
rettificato.
Il vino a denominazione di
origine controllata e garantita
"Taurasi" deve essere sottoposto
a un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno tre anni
di cui almeno uno in botti di
legno.
Il vino a denominazione di
origine controllata e garantita
"Taurasi" nella tipologia
"riserva" deve essere sottoposto
a un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno quattro
anni, di cui almeno diciotto
mesi in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento
decorre dal 1° dicembre
dell'annata di produzione delle
uve.
È consentita l'aggiunta, a scopo
migliorativo, di vino "Taurasi"
più giovane a identico "Taurasi"
più vecchio, o viceversa, nella
misura massima del 15% nel
rispetto delle disposizioni CEE
in materia.
In tal caso, in etichetta dovrà
figurare il millesimo del vino
che concorre in misura
preponderante.
La resa massima delle uve in
vino non deve essere superiore
al 70% al primo travaso e non
dovrà superare il 65% dopo il
periodo di invecchiamento
obbligatorio.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di
origine controllata e garantita
"Taurasi" all'atto
dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: rubino intenso,
tendente al granato fino ad
acquistare riflessi arancioni
con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico, etereo,
gradevole più o meno intenso;
- sapore: asciutto, pieno,
armonico, equilibrato, con
retrogusto persistente;
- titolo alcolometrico volumico
minimo totale: 12%;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
22 per mille.
È facoltà del Ministero
dell'Agricoltura e delle
Foreste, con proprio decreto,
stabilire limiti minimi diversi
per l'acidità totale e
l'estratto secco netto.
Il vino a denominazione di
origine controllata e garantita
"Taurasi" riserva, proveniente
da uve che assicurano un titolo
alcolometrico volumico minimo
naturale del 12% e sottoposto
alle condizioni di
invecchiamento di cui
all'articolo 5 del presente
disciplinare, all'atto
dell'immissione al consumo deve
possedere un titolo
alcolometrico volumico minimo
complessivo del 12,5%.
Articolo 7.
Nella designazione e
presentazione del vino Docg "Taurasi"
la specificazione di tipologia
"riserva" deve figurare al di
sotto della dicitura
"denominazione di origine
controllata e garantita" ed
essere scritta in caratteri di
dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la
denominazione di origine "Taurasi",
della stessa evidenza e
riportata sulla medesima base
colorimetrica.
È vietato usare assieme alla
denominazione di origine
controllata e garantita "Taurasi"
qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle
previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine",
"selezionato" e similari.
È consentito l'uso di
indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a
specificare l'attività agricola
dell'imbottigliatore quali
"viticoltore", "fattoria",
"tenuta", "podere", "cascina" e
altri termini similari sono
consentite in osservanza delle
disposizioni CEE e nazionali in
materia.
È consentito altresì l'uso di
indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento a unità
amministrative, frazioni, aree e
località dalle quali
effettivamente provengono le uve
da cui il vino così qualificato
è stato ottenuto, alle
condizioni previste dal decreto
ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie o altri
recipienti contenenti il vino
Docg "Taurasi" deve figurare
l'indicazione, veritiera e
documentabile, dell'annata di
produzione delle uve.
Articolo 8.
Ai fini dell'utilizzazione della
Docg il vino "Taurasi", ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, della
legge n. 164/1992, deve essere
sottoposto nella fase di
produzione a un'analisi
chimico-fisica e organolettica e
a un ulteriore esame
organolettico nella fase
precedente l'imbottigliamento,
secondo le norme all'uopo
impartite dal ministero
dell'Agricoltura e delle
Foreste.
Il vino a Docg "Taurasi" deve
essere immesso al consumo in
bottiglia o altri recipienti di
vetro di capacità non superiore
a 5 litri, muniti di un
contrassegno di Stato, applicato
in modo tale da impedire che il
contenuto possa essere estratto
senza l'inattivazione del
contrassegno stesso, ai sensi
dell'articolo 23 della legge n.
164/1992.
I recipienti di cui al comma
precedente devono essere di
forma bordolese, di vetro scuro,
chiusi con tappo di sughero e,
per quanto riguarda
l'abbigliamento, confacenti ai
tradizionali caratteri di un
vino di particolare pregio.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in
vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la
denominazione di origine
controllata e garantita "Taurasi"
vini che non rispondono alle
condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente
disciplinare, è punito a norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31
della legge 10 febbraio 1992, n.
164.